Con la conversione in legge del cd. Decreto sostegni ter, prorogato il “bonus per le sponsorizzazioni sportive” anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo dall’1 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
Il bonus sponsorizzazioni sportive
Il Bonus sponsorizzazioni sportive è un credito d’imposta del 50% per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al CONI.
La misura è stata introdotta dall’art. 81 del Dl 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) per sostenere il mondo dello sport colpito dal COVID-19; il Decreto sostegni-bis ne ha disposto la proroga anche per tutto l’anno 2021, ed infine, il Decreto sostegni-ter lo ha riprorogato fino al 31 marzo 2022.
Proroga del bonus sponsorizzazioni sportive: analisi dei punti principali
Come detto in premessa il Decreto legge n. 4-2022 (Decreto Sostegni ter) ha prorogato il bonus per le sponsorizzazioni sportive anche in relazione alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022.
Con il presente contributo si analizzano pertanto i punti fondamentali della norma ovvero:
Soggetti che possono accedere al credito d’imposta
Il beneficio è concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Condizioni per poter richiedere il bonus
Il credito può essere chiesto purché l’importo complessivo dell’investimento realizzato non sia inferiore a 10.000 euro (le regole applicabili sono quelle previste dal DPCM n. 196 del 30 dicembre 2020).
Nota: il Dipartimento per lo sport ha precisato che il credito d’imposta può essere chiesto anche in presenza di pagamenti verso società diverse, a condizione che il totale complessivo sia di almeno 10.000 euro (nel caso di più contratti di sponsorizzazione va comunque presentata una richiesta unica).
Ammontare del credito d’imposta
I soggetti beneficiari possono beneficiare del bonus, pari al 50% dell’investimento effettuato (Iva esclusa), e le sponsorizzazioni devono essere effettate a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni con ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, prodotti in Italia almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro (il Decreto Legge n. 104/2020 fa riferimento ai ricavi relativi al periodo di imposta 2019 mentre per l’agevolazione relativa al primo trimestre 2022 la norma non fa riferimento ai ricavi relativi al 2021 facendo intendere che si debba guardare al 2019 fatte salve nuove indicazioni in merito).
Nota: occorre inoltre ribadire che sono escluse dal beneficio le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.
L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bollettini postali).
Nota: le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile e l’investimento deve riguardare spese di pubblicità e spese di sponsorizzazione dietro sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive.
Come detto sono ammissibili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 guardando però al principio di cassa (per usufruire del credito d’imposta è necessario che i pagamenti siano stati effettuati nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022 in quanto se eseguiti oltre il 31 marzo 2022 non possono essere conteggiati ai fini del bonus anche se il contratto effettivo riguarda il periodo previsto dalla norma).
3) Presentazione delle domande di accesso al beneficio
Per ottenere il credito d’imposta è necessario presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport secondo le modalità che saranno rese note.
Nota: entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’invio delle istanze il Dipartimento dello Sport comunicherà l’esito ai soggetti beneficiari con la pubblicazione online dell’elenco di coloro che potranno usufruire del credito d’imposta (in caso di insufficienza delle risorse disponibili si procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base al rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare dei contributi richiesti).
4) Utilizzazione del credito d’imposta
Il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari (a cura del Dipartimento dello sport) esclusivamente in compensazione con modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (si utilizza il codice codice tributo “6954” e il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al completo utilizzo).
5) Revoca del beneficio
I soggetti beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione e in presenza di eventuali controlli da parte degli Organi preposti il contributo potrà essere revocato.
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Martedì 24 maggio 2022