L’INPS interviene sul caso di un datore di lavoro che abbia proceduto al licenziamento per GMO di lavoratori alle sue dipendenze, in deroga al divieto imposto dal legislatore a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, ma che poi lo abbia revocato, facendo contestualmente richiesta dell’integrazione salariale. Facciamo il punto sugli obblighi contributivi del datore di lavoro.
Revoca di licenziamento vietato
L’INPS ha rilasciato un’interessante informazione avente ad oggetto l’interruzione del rapporto di lavoro. Secondo il citato documento di prassi, nel caso in cui un datore di lavoro abbia proceduto al licenziamento per GMO di lavoratori alle sue dipendenze, in deroga al divieto imposto dal legislatore a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, ma che poi abbia proceduto a revoca, facendo contestualmente richiesta dell’integrazione salariale, il rapporto di lavoro deve essere ripristinato senza soluzione di continuità.
Il rapporto, tuttavia, deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca, nonchè per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi INPS per il datore.