La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta in materia di lavoro prorogando il divieto di licenziamento al 31 marzo 2021 per emergenza Coronavirus: ecco un esame delle novità e delle deroghe previste
Divieto di licenziamento al 31 marzo 2020: premessa generale
Come noto nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) che ha provveduto a prorogare al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento in scadenza il 31 gennaio 2021.
La normativa in materia di divieto del licenziamento si applica alle procedure di licenziamento collettivo, ai licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo e alle procedure di conciliazione obbligatoria per i lavoratori in tutele reale.
Nota
Si rammenta che il divieto di licenziamento interessa tutti i datori di lavoro senza limite dimensionale e che la violazione della norma comporta la nullità del licenziamento e la reintegra del lavoratore ed un eventuale indennizzo fino a 36 mensilità.
Ci siamo occupati del divieto di licenziamento in diversi articoli…ad esempio:
Divieto di licenziamento: focus dopo le novità del Decreto Sostegni
Divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021
Le novità del DDL Bilancio 2021 per il lavoro
Il divieto di licenziamento economico ai tempi del Covid
Legge di Bilancio 2021: i licenziamenti vietati fino alla data del 31 marzo 2021
Nel rispetto della normativa vigente in materia di divieto di licenziamento fino alla data del 31 marzo 2021 il datore di lavoro deve osservare le seguenti regole:
- divieto di avviare o portare a compimento le procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991 n.223;
Nota
La Legge n. 223/1991 permette alle imprese, interessate da una riduzione o trasformazione di