Divieto di licenziamento: focus dopo le novità del Decreto Sostegni

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 1 aprile 2021

La proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in essere oramai a far data dal 17 marzo 2020, è stata prorogata ad opera del Decreto Sostegni fino alla data del 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro e, a far data dal 1° luglio 2021 e fino alla data del 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro destinatari dell’assegno ordinario e della cassa in deroga. Analisi del divieto e delle possibili deroghe...

Divieto di licenziamento: le deroghe in vigore previste dalla norma

Occorre rammentare che la normativa in vigore prevede alcune specifiche deroghe al divieto di licenziamento risultando pertanto possibile licenziare in presenza delle seguenti situazioni:

 

1) Cessazione definitiva dell'attività dell'impresa

E' ammesso il licenziamento in presenza di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa “conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività” (non è invece ammesso il licenziamento in presenza di trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c).

 

2) Fallimento della società

Deve trattarsi di fallimento con la conseguente cessazione dell'attività (in presenza invece di “esercizio provvisorio” per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti i lavoratori non appartenenti a quel ramo).

 

3) Stipula di accordo collettivo aziendale

Deve sussistere un accordo collettivo aziendale da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso il quale venga previsto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (è possibile per il datore di lavoro licenziare i lavoratori che aderiscono al predetto accordo e ai soggetti interessati spetta la NASPI con il conseguente onere per il datore di lavoro di corrispondere il ticket di licenziamento).

 

4) Cambio di appalto

E' consentito il licenziamento nel caso in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo naziona