La Legge di Bilancio ha allungato i tempi per poter procedere ai licenziamenti di tipo economico e per riprendere nuovamente le procedure in corso alla data del 23 febbraio 2020. Ma non tutte le tipologie di licenziamento sono bloccate, per cui è bene fare un riepilogo di quali casi possono prevedere comunque, nonostante il divieto, la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro.
Divieto di licenziamento: premessa
La Legge di Bilancio 2021 proroga ulteriormente l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione dei licenziamenti individuali per motivi economici; in particolare, la Legge n. 178/2020 prevede che non sarà possibile procedere ai licenziamenti fino al 31 marzo 2021.
Tale misura, che sulla base delle ultime notizie, non dovrebbe essere prorogata, comporta però la valutazione di una serie di considerazioni: infatti, a partire dal Decreto Cura Italia, ossia dal D.L. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020, le modifiche riguardanti la gestione del divieto di licenziamento sono state notevoli.
Inizialmente infatti era prevista una durata di 60 giorni, successivamente aumentata da parte del Decreto Rilancio, fino ad arrivare alla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 che prolunga il divieto fino al 31 marzo 2021.
Fino a tale data non sarà possibile procedere non solo al licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/1991, ma anche al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di cui alla Legge n. 604/1966.
Altresì non sarà possibile procedere con tutti quei