Il blocco generalizzato dei licenziamenti per motivi economici, vigente dal 17 marzo 2020 ,è stato più volte prorogato fino ad arrivare alla data del 31 gennaio 2021, con una promessa da parte del Governo alle organizzazioni sindacali di continuare a prorogare il divieto fino al 31 marzo 2021.
Tale disposizione è chiaramente transitoria, provvisoria ed eccezionale, ma ha comunque aperto grandi dibattiti circa la sua legittimità costituzionale, data la forte compressione del potere di iniziativa economica posto in capo ai datori di lavoro.
Premessa sul divieto di licenziamento
Quando si parla di divieto di licenziamento è infatti necessario che vi sia sempre un bilanciamento tra i vari diritti ed interessi costituzionalmente garantiti, posti in un rapporto di integrazione reciproca e sistemica, senza la pretesa che un diritto possa di per sé prevalere rispetto ad un altro.
Chiaramente si è venuta a porre nel nostro ordinamento una questione di carattere eccezionale, dato che non solo il diritto al lavoro è stato posto su un gradino superiore, ma ovviamente anche il diritto alla salute, venendo ad essere limitato non solo il diritto di iniziativa economica, ma venendo poste in essere altre restrizioni quali ad esempio la limitazione alla libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost) o dello stesso diritto al lavoro (art. 4 Cost.) in alcune delle sue forme (art. 35 Cost.).
Il divieto di licenziamento ha però subito con il D.L. Agosto [1] un ammorbidimento, essendo stato innovato ed essendo state apportate delle deroghe al divieto stesso, con alcune fattispecie escluse dalla norma.
Ci siamo occupati del divieto di licenziamento in diversi articoli…ad esempio:
Divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021
Le novità del DDL Bilancio 2021 per il lavoro
Decreto Agosto e divieto (mobile) di licenziamento
Evoluzione normativa del “nuovo” divieto di licenziamento
E’ stato per la prima volta precluso ai datori di lavoro di procedere con licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovverosia per motivo economico,[2] nonché di avviare le procedure di licenziamento collettivo[3] attraverso il Decreto Cura Italia[4] per la durata di 60 giorni a decorrere dalla data del 17 marzo 2020.
Il Decreto Rilancio[5] è intervenuto successivamente prorogando il termine del divieto per ulteriori 5 mesi, concedendo la possibilità di revocare i licenziamenti avvenuti tra il 23 febbraio ed il 17 marzo.
Attraverso tali provvedimenti, sono esclusi dall’alea del divieto di licenziamento, i recessi di parte datoriale intervenuti per superamento del periodo di comporto, per mancato superament