La preventiva escussione nel ricorso contro la cartella

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 23 febbraio 2021

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto aperto da tempo in ordine alla possibilità, per il socio di una società di persone, di eccepire il beneficio della preventiva escussione, nel contenzioso contro la cartella.

Preventiva escussione del socio di società di persone nel ricorso contro la cartella

preventiva escussione socioIn tema di preventiva escussione del socio di società di persone nel contenzioso contro la cartella ci si basa sul seguente principio: in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.

In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale.

Se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata).

Ne consegue che, se l'Amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto.

Se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto.

Qualora la prova della capienza sia parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti.

Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 codice civile comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.

 

Preventiva escussione nel ricorso contro la cartella: il fatto

Secondo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 28709 del 16 dicembre 2020 impugnata il ricorrente è stato socio fino al 2004 di una s.n.c..

L'Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per Iva e Irap relative all'anno 2000, che ha affermato di avere regolarmente notificato presso la sede legale e nelle mani dell'ultimo legale rappresentante della società.

All'avviso di accertamento, che non è stato impugnato neanche dall'altro socio della società, ha fatto seguito la notifica al ricorrente della cartella di pagamento oggetto del giudizio, che l'ex socio ha impugnato, contestando per un verso che l'avviso di accertamento prodromico fosse stato notificato alla società e lamentando per altro verso la violazione del principio di sussidiarietà, a causa dell'inosservanza del beneficium excussionis che gli spettava.

La Commissione tributaria provinciale di Brescia ha respinto il ricorso e quella regionale della Lombardia ha rigettato il successivo appello proposto.

Il giudice d'appello ha ritenuto legittima la notificazione dell'avviso di accertamento, avven