L’emergenza CoronaVirus comporta alcune norme straordinarie in tema di bilancio d’esercizio: in questo articolo analizziamo le disposizioni in materia di sospensione temporanea della svalutazione dei titoli non durevoli. Tali norme hanno lo scopo di contribuire a migliorare l’estetica dei rendiconti 2020 provati non solo dalla crisi economico-finanziaria da COVID-19, ma anche dalla conseguente perdita di valore dei titoli di borsa. Inoltre, approfondiamo le scritture contabili di svalutazione e gli effetti fiscali della valutazione dei titoli in sede di dichiarazione dei redditi.
Premessa: le norme salvabilanci
Con il decreto del MEF del 17 luglio 2020 sono state estese anche all’esercizio 2020 le disposizioni in materia di sospensione temporanea delle svalutazione nei titoli non durevoli di cui all’art. 20-quater, del D.L. n. 119 del 2018, che consentono ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
La deroga riguarda, dunque, le attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante detenute da soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e i principi contabili nazionali (OIC).
La disposizione, unitamente alle altre norme “salvabilanci” introdotte da ultimo con la Legge di bilancio 2021 ha lo scopo di contribuire a migliorare l’estetica dei rendiconti 2020 provati non solo dalla crisi economico-finanziaria da COVID-19, ma anche dalla conseguente perdita di valore dei titoli di borsa.
Vediamo come si presenta la gestione del portafoglio delle imprese anche in considerazione di tale facoltà, limitatamente agli investimenti in obbligazioni e “altri titoli” di massa (diversi dalle azioni, dalla quote di partecipazione e dagli strumenti finanziari assimilati alle azioni), ossia i Buoni del Tesoro, i Certificati di Credito, i titoli obbligazionari, i certificati immobiliari, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, ecc., che sono destinati a permanere solo temporaneamente nell’attivo circolante aziendale.
Non è oggetto del presente contributo la valutazione dei titoli partecipati ancorché iscritti nel circolante che, dal punto di vista fiscale, hanno un trattamento difforme dai titoli di debito.
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Ambito di applicazione della deroga Covid per il 2020 alla svalutazione dei titoli
Come si è anticipato, la disposizione consente anche nel 2020 di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante e ha carattere transitorio.
In particolare, rientrano nell’ambito di applicazione della norma:
- titoli di debito (ora oggetto di trattazione);
- titoli di capitale;
iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale 2019 o acquistati durante l’esercizio 2020, i quali devono (rectius, dovrebbero) essere valutati ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del Codice civile al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
La deroga non si applica, invece:
- agli strumenti finanziari derivati, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n° 11-bis, c.c., e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato;
- ai titoli oggetto di copertura del fair value;
- ai titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC 32.
I titoli dell’attivo circolante
Secondo l’OIC 20 per il codice civile sono immobilizzazioni finanziarie i titoli destinati, per decisione degli organi amministrativi della società, a investimento durevole.
Per qualificare un’attività finanziaria come componente dell’attivo circolante ha rilievo l’aspettativa dell’impresa, la quale valuta di cogliere le opportun