Una delle misure di contrasto agli effetti negativi prodotti dall’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, previste per l’annualità 2020, ma ribadito con alcune variazioni nel 2021, è quella che va sotto la denominazione di “Bonus ricapitalizzazione”. Si tratta di una misura volta a concedere un credito d’imposta in relazione alle ricapitalizzazioni societarie finalizzate al recupero delle perdite d’esercizio 2020.
Le regole e i destinatari dei benefici fiscali sono però differenti, a seconda che l’operazione di ricapitalizzazione venga deliberata ed eseguita nel 2020 o 2021 o ancora deliberata nel 2020 ed eseguita, in parte nel 2020 e in parte nel 2021.
Bonus Ricapitalizzazione: premessa
Per sostenere il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di medie dimensioni, con esclusione delle società che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, è previsto il riconoscimento di crediti d’imposta per ricapitalizzazioni societarie a favore degli investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitale pari al 20% del conferimento calcolato con il limite di aumento del capitale di 2.000.000 euro (art. 26, D.L. n. 34/2020).
Il credito d’imposta, che nel 2020 potrà essere fruito nella misura massima di 400.000 euro, per gli investitori, ma che produrrà un credito d’imposta anche per la società nella misura del 50% della perdita d’esercizio 2020, eccedente il 10% del patrimonio netto e nel limite del 30% dell’aumento di capitale, nel 2021 per effetto della riproposizione normativa contenuta nella L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) riguarderà, unicamente, la società e non più i soci investitori, sebbene il limite di fruizione del credito d’imposta, fermo restando gli altri due limiti, consentirà alle società conferitarie di elevare il credito d’imposta al 50% della metà della perdita eccedente il 10% del patrimonio netto[1].
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Le condizioni poste dalla legge
Per poter fruire del credito d’imposta sulla ricapitalizzazione societaria, l’art. 26 del D.L. 34/2020, convertito con integrazioni e modificazioni nella L. 77/2020, richiede che ricorrano le seguenti condizioni[2]:
- ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, superiori a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro in caso di intervento del costituendo “Fondo patrimonio PMI” e fino a 50 milioni di euro;
- abbiano subìto, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- abbiano deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (250.000 euro nel caso del Fondo patrimonio di cui alla lettera a);
- alla d