Sulla rampa di lancio la richiesta dei contributi da parte degli operatori Iva classificati come totalmente montani, che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19) e che non hanno presentato domanda nel periodo stabilito (15 giugno – 13 agosto 2020).
Comuni montani: inquadramento
Ricordiamo che l’articolo 60, comma 7-sexies, del Dl “Agosto”, ha previsto nei Comuni montani la possibilità di presentare l’istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl “Rilancio”) anche a quegli operatori Iva che non l’avevano presentata in quel periodo.
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 10 febbraio 2021 e non oltre il giorno 24 febbraio 2021.
Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
E’ con il provvedimento dell’agenzia entrate del 5 febbraio 2021 Prot. n. 36282/2021 che vengono indicate le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto da parte degli operatori Iva classificati come totalmente montani.
Soggetti interessati alla presentazione dell’istanza
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:
- dai titolari di reddito agrario (articolo 32 del Tuir) con volume d’affari nell’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
- dagli altri soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del medesimo Tuir non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
A chi non spetta il contributo
Il contributo non spetta, in ogni caso:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, alla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
A chi non spetta il contributo
Il contributo non spetta, in ogni caso:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, alla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
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A cura di Cinzia De Stefanis
Martedì 16 febbraio 2021