Nuovi codici fattura elettronica da 1/1/2021

A partire dall’1/1/2021 sono in vigore i nuovi codici e le nuove tipologie di documento per la fatturazione elettronica; le implementazioni sono state imposte al fine di agevolare l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione IVA precompilata e dei registri IVA precompilati.

 dubbi fiscaliNUOVI CODICI FATTURA ELETTRONICA

A partire dall’1/1/2021 sono in vigore i nuovi codici e le nuove tipologie di documento per la fatturazione elettronica; le implementazioni sono state imposte al fine di agevolare l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione IVA precompilata e dei registri IVA precompilati.

 

NUOVE TIPOLOGIE DOCUMENTO

Codice

Descrizione

TD01

Fattura

TD02

Acconto/Anticipo su fattura

TD03

Acconto/Anticipo su parcella

TD04

Nota di credito

TD05

Nota di debito

TD06

Parcella

TD 07

Fattura semplificata

TD08

Nota di credito semplificata

TD09

Nota di debito semplificata

TD10

Fattura di acquisto intracomunitario di beni

TD11

Fattura di acquisto intracomunitario di servizi

TD12

Documento riepilogativo (art. 6 DPR 695/1996)

TD16

Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al Sdi dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno)

TD17 ex TD20

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 ex TD20

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 ex TD20

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

TD20 ex TD20

Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8  e 9 bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21 ex TD20

Autofattura per splafonamento

TD22 ex TD20

Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 ex TD20

Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 ex TD20

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) operazioni triangolari interne

TD26

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni ex art.36 DPR 633/72)

TD27

Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

  

UTILIZZO CODICI IN CASO DI REVERSE CHARGE, FATTURE DI VENDITA E  NOTE DI CREDITO

Per quanto riguarda la nuova FASE ATTIVA (vendita)  della fatturazione, è obbligatoria dall’1/1/2021, mentre la Fase passiva (acquisto)  sarà obbligatoria dall’1/1/2022, questo significa che le integrazioni ai documenti esteri in caso di integrazione e auto fatturazione sono facoltative per il 2021.

 

INTEGRAZIONE FATTURE  REVERSE CHARGE ESTERO

Il reverse charge “estero,  viene effettuato da tanti in forma cartacea: al ricevimento di un documento cartaceo (o in formato elettronico, ma extra SdI, come un Pdf via mail), si procede alla stampa del documento estero, all’emissione della autofattura cartacea o all’integrazione del documento cartaceo, ed alla conservazione analogica di tali documenti.

L’Agenzia, già nel passato, aveva precisato che era possibile inviare una specie di “autofattura” a SdI per smaterializzare questa operazione, ma la cosa è sconsigliata per la confusione informatica che poteva generarsi anche nei controlli dell’Agenzia.

A questo riguardo, la novità delle nuove specifiche che sembra andare incontro a chi intende smaterializzare completamente la fase del reverse charge, è l’istituzione di tre nuovi codici del “tipo documento”, che sono TD17, TD18 e TD19, utilizzabili per il reverse charge da farsi su servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari, e su acquisti di beni da soggetti stranieri.

La logica di tali nuovi codici dovrebbe essere quella di rendere possibile che, già in sede di registrazione del documento estero, il sistema informativo possa creare un file xml da  inviare all’Agenzia con i dati del fornitore estero e l’importo dell’Iva da assolvere, che oltre ad eliminare l’incombenza di dover comunicare l’operazione nell’esterometro, eviti proprio la stampa e la conservazione cartacea del documento integrato o dell’autofattura, ed inserisca l’operazione nel corretto rigo del quadro VJ della dichiarazione.

E’ previsto che possono essere inviate integrazioni ed autofatture utilizzando i codici documento TD 17 TD 18 e TD19. Con l’utilizzo di tali codici si potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che extra UE.

 

TD 17             INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO

TD 18             INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

TD 19             INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI Ex ART. 17 C. 2                           

                       DPR 633/72

 

L’Agenzia suggerisce l’invio entro la fine del mese, in modo che vengano compilate tempestivamente le bozze dei registri IVA che verranno messi a disposizione del contribuente.

Dovrà essere indicato nell’integrazione l’identificativo del file (IdSdI) attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura di riferimento (finora non gestito).

 

INTEGRAZIONE FATTURE REVERSE CHARGE INTERNO

Analoga logica sembra avere il “tipo documento” “TD16 – integrazione reverse charge interno”.

Tale codice consente al cessionario o committente di una operazione in reverse charge interno (ad esempio acquisto di rottami, di servizi di pulizia, subappalti edili, pallet usati, ecc…), di inviare allo SdI un documento che sostituisce l’integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore (elettronica inviata via SdI). Dalle specifiche tecniche si evince che se si genera questo file xml da inviare a SdI, come cedente/prestatore andrà messo colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio (ad esempio l’impresa di pulizia). [Potrebbe interessarti anche: Operazioni soggette a reverse charge interno e fatturazione elettronica]

 

CODICI  TD1 TD24 e TD25

E’ prevista la distinzione tra:

1)  TD1 Fatture immediate

2)  TD24 Fatture differite in quanto si sono ceduti beni con DDT

3)  TD25 Fatture differite in quanto intermediari di una operazione triangolare

 

Per le eventuali note di credito o di debito si utilizzano i codici TD04 e TD05.

Per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il committente (reverse charge), quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la stessa tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD 16  TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve essere utilizzato il codice TD04.

Stesso ragionamento per le note di debito in cui non è indicata l’IVA per i motivi sopraesposti che andranno registrate non utilizzando il TD05 ma i codici già utilizzati in precedenza con segno positivo.

Con riferimento alle operazioni, da fatturare utilizzando il nuovo codice TD24 e TD25, le specifiche tecniche chiariscono che l’eventuale successiva emissione di una nota di credito deve essere certificata con un documento con causale TD04, e non con un documento con causale TD24 O TD25 con segno negativo.

 

CODICE TD26 CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI

Qualora dovesse essere emessa una nota di credito per una precedente fattura di cessione di beni ammortizzabili fatturata con il codice TD26, andrà utilizzato il codice TD04.

 

NUOVI CODICI IVA

Codice

Descrizione

N1

Escluse ex art. 15

N2.1

non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (sia per committenti UE che extra UE) in fattura andrà evidenziato “inversione contabile” per i soggetti UE, “operazione non soggetta” per i soggetti extra UE.

N2.2

non soggette – altri casi es. forfetari o art. 74 DPR 633/72 e tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura

N3.1

non imponibili – esportazioni ai sensi art. 8 1 c. lett. a) b) e b-bis) DPR 633/72

N3.2

non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3

non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4

non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5

non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6

non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4

esenti

N5

regime del margine/IVA non esposta

N6.1

inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2

inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3

inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4

inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5

inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6

inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7

inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8

inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9

inversione contabile – altri casi (attualmente inutilizzabile)

N7

IVA assolta in altro stato UE, Vendite a distanza art. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 DL 331/93, prestazioni servizi di telecomunicazione, elettronici art. 7 sexies lett. f g e art. 74 sexies  DPR 633/72

 

TIPI DI RITENUTA PER FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORI DAL 01.01.2021 

 

CODICI

TIPO DOCUMENTO

RT01

Ritenuta persone fisiche

RT02

Ritenuta persone giuridiche

RT03

Contributo INPS

RT04

Contributo ENASARCO

RT05

Contributo ENPAM

RT06

Altro contributo previdenziale

 

MODALITA’ PAGAMENTO PER FATTURA ELETTRONICA

CODICI

TIPO DOCUMENTO

MP01

Contanti

MP02

Assegno

MP03

Assegno circolare

MP04

Contanti presso Tesoreria

MP05

Bonifico

MP06

Vaglia Cambiario

MP07

Bollettino Cambiario

MP08

Carta di pagamento

MP09

RID

MP10

RID utenze

MP11

RID veloce

MP12

RIBA

MP13

MAV

MP14

Quietanza erario

MP15

Giroconto su conti di contabilità speciale

MP16

Domiciliazione bancaria

MP17

Domiciliazione postale

MP18

Bollettino di c/c postale

MP19

SEPA Direct Debit

MP20

SEPA Direct Debit Core

MP21

SEPA Direct Debit B2B

MP22

Trattenuta su somme già riscosse

MP23

Pago PA (nuovo tipo modalità di pagamento obbligatorio dall’1.1.2021)

 

Marco Giorgetti

Giovedì 7 gennaio 2021

 

Sullo stesso argomento vedi anche: Nuovi codici per fattura elettronica obbligatori da 1 gennaio 2021

In merito alle modalità della fatturazione elettronica abbiamo pubblicato tanti utilissimi minivideo esplicativi, a cura Dott. Luca Salvetti, vedi=>