Dichiarazione IVA precompilata e Fatturazione Elettronica

Gli ultimi interventi del legislatore hanno reso ancor più evidente come sia oramai tracciata la strada per arrivare alla dichiarazione IVA precompilata.

Vediamo lo stato attuale dell’arte ed ipotizziamo come impatterà sulla vita dei contribuenti italiani

Verso la Dichiarazione Iva precompilata

 

Dichiarazione Iva precompilataGli ultimi interventi del legislatore hanno reso ancor più evidente come sia oramai tracciata la strada per arrivare alla dichiarazione Iva precompilata.

L’Agenzia delle Entrate conosce oramai in anticipo tutti i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche del tributo.

Sono noti, quasi in tempo reale, i dati delle fatture emesse e trasmesse al SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e i dati delle fatture ricevute.

Ulteriori informazioni sono conosciute al Fisco a seguito dell’obbligo di invio periodico dei dati relativi alle liquidazioni periodiche.

L’Agenzia delle Entrate è così in grado di verificare la tempestività dei versamenti delle somme eventualmente dovute in base alle liquidazioni periodiche.

 

Fatturazione elettronica e semplificazioni sugli adempimenti IVA

 

Il legislatore, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 14/E del 2019, ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, alcune semplificazioni in favore dei soggetti passivi Iva stabiliti in Italia.

 

In particolare, con decorrenza dal prossimo anno, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, in apposita area riservata del proprio sito internet:

  • la bozza dei registri Iva degli acquisti e delle vendite
  • la liquidazione periodica dell’Iva
  • e la dichiarazione Iva precompilata annuale.

 

Il contribuente potrà convalidare o integrare le risultanze esposte nel sito internet direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.

Tale circostanza determinerà il venire meno dell’obbligo di tenuta dei predetti registri.

 

Dichiarazione IVA precompilata e Fatturazione Elettronica: criticità

 

Casi di Iva indetraibile

Nella maggior parte dei casi, però, sarà necessaria un’operazione di integrazione dei dati risultanti nel sito internet dell’Agenzia.

Non si comprende, infatti, secondo quali modalità l’Agenzia delle entrate sia o meno in grado di “intercettare”, ad esempio, gli oneri che hanno natura di spese di rappresentanza, la cui Iva è in ogni caso indetraibile.

In tale ipotesi è necessaria un’analisi di merito del costo, che non può essere effettuata a tavolino, ovvero virtualmente dall’Amministrazione finanziaria.

 

Regime Iva semplificato e tenuta dei registri Iva

L’obbligo di tenuta dei registri Iva permane per i contribuenti che si avvalgono del regime semplificato con l’applicazione, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973, del “metodo” secondo cui le registrazioni contabili agli effetti dell’Iva equivalgono all’incasso o al pagamento della spesa.

La disposizione in rassegna non è ancora applicabile. E’ necessario attendere l’approvazione e la diffusione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Rifiuti da parte delle PA delle fatture elettroniche ricevute:
in attesa di un decreto che limiti le cause di rifiuto

Un’ulteriore semplificazione riguarda l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In base alle disposizioni attualmente in vigore la PA può liberamente rifiutare, senza che sussista un motivo, le fatture elettroniche che il Sistema di Interscambio tenta di recapitare.

In futuro, però, la PA non avrà tutta questa discrezionalità.

Infatti, un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze individuerà le cause che possono consentire il rifiuto dei documenti “generati” in formato digitale ed inviati tramite il SdI.

La previsione contribuisce a rendere più “stabile” il rapporto tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione, che non potrà più rifiutare liberamente, e a suo insindacabile giudizio, i documenti elettronici ricevuti.

Il medesimo decreto dovrà altresì individuare le modalità tecniche con le quali comunicare l’avvenuto rifiuto dei documenti e le relative ragioni sottostanti.

La disposizione, come chiarito dalla Circ. n. 14/E del 2019, intende evitare “rigetti impropri e contribuire ad “armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche di fatturazione elettronica tra privati”.

 

In buona sostanza il legislatore si è ben reso conto che le regole tecniche previste per i due sistemi di fatturazione, tra privati e verso la PA, devono essere omogeneizzate ed il punto di partenza deve essere rappresentato dall’individuazione delle regole da mettere a “fattor comune”.

 

 

A cura di Nicola Forte

Venerdì 19 Luglio 2019