La misura limitata di deducibilità al 75% deve necessariamente risultare applicata anche in relazione alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili quali spese di rappresentanza. Tale limitazione si rende operativa anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza, sempreché le stesse possano essere, comunque, ammesse in deduzione. Dalla limitazione al 75% restano, invece, escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
La misura limitata di deducibilità al 75% deve necessariamente risultare applicata anche in relazione alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili quali “spese di rappresentanza“.
Tale limitazione si rende operativa anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza, sempreché le stesse possano essere, comunque, ammesse in deduzione, alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 108, comma 2, del Tuir.
Dalla limitazione al 75% restano, invece, escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall’art. 95, comma 3, del Tuir.
Le spese diverse da quelle che costituiscono oneri per prestazioni di lavoro che risultano sostenute:
- per prestazioni alberghiere;
e:
- per somministrazioni di alimenti e bevande;
si devono ritenere deducibili entro il limite teorico del 75%, e, se si possono configurare come spese di rappresentanza ai sensi del comma 1 del decreto 19 novembre 2008, devono rispettare anche l’ulteriore parametro fissato dal comma 2 del medesimo decreto.
In altri termini, le spese per vitto e alloggio qualificabili come “spese di rappresentanza” devono essere assoggettate:
- in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall’art. 109, comma 5, del Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75%);
e:
- successivamente a quella dell’art. 108, comma 2, del Tuir, a norma del quale l’importo delle predette spese, ridotto al 75% per effetto dell’applicazione dell’art. 109 citato, deve essere sommato