Nuovi codici per fattura elettronica obbligatori da 1 gennaio 2021

Fattura elettronica: nuovi codici obbligatori dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre 2020 viene previsto l’utilizzo FACOLTATIVO dei nuovi codici.

fatturazione elettronica o e-fatturaFattura elettronica: nuovi codici obbligatori dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre 2020 viene previsto l’utilizzo facoltativo dei nuovi codici.

Nuove specifiche tecniche obbligatorie dal 1° gennaio 2021, utilizzabili da 1 ottobre 2020

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, ha pubblicato le nuove specifiche tecniche del tracciato xml, in sostanza i nuovi codici per fattura elettronica.

Dal 1° gennaio 2021 si dovranno utilizzare i nuovi e più dettagliati codici per l’indicazione della natura IVA, si potranno inserire ritenute di tipo previdenziale nella fattura e saranno disponibili nuove tipologie di documenti.

Dal 1° ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 sarà possibile utilizzare il nuovo tracciato (versione 1.6), i nuovi codici per fattura elettronica, in via facoltativa.

Il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche, note di variazione ed autofatture predisposte sia con il nuovo schema che con quello attualmente utilizzato (versione 1.5).

Dal 1° gennaio 2021, invece, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.

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Le principali modifiche apportate nel nuovo tracciato

Tipi di documento

Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.

 

Nuovi codici per fattura elettronica

Reverse charge “interno”

Mentre fino al 31 dicembre 2020 il codice relativo al tipo documento TD20 potrà essere utilizzato sia per emettere l’autofattura spia, nel caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore, sia per emettere autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti extra UE e per assolvere al reverse charge “interno” ed “esterno”, dal 1° gennaio 2021, per il reverse charge “interno” sarà obbligatorio indicare nel campo “Tipo documento”:

  • il codice TD16 per l’assolvimento di quello interno;
     
  • il codice TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;
     
  • e il codice TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE.

 

Fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture

Saranno inoltre introdotti due nuovi tipi di documento da utilizzare specificatamente per le fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione di tale documento.

Tracciato 1.6 – Tipo documento

TD01 Fattura
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

Ritenute multiple e di tipo previdenziale

Rispetto alla versione 1.5 del tracciato xml è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento.
Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche;
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche,

al seguente elenco:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche;
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche ;
  • RT03 Contributo INPS;
  • RT04 Contributo ENASARCO;
  • RT05 Contributo ENPAM;
  • RT06 Altro contributo previdenziale.

 

Codici natura IVA

Le nuove specifiche tecniche del tracciato xml permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile.

Ad esempio, con il codice N6 non si rappresenteranno più tutte le operazioni soggette all’applicazione del reverse charge, ma si dovrà usare il codice N6.4 nel caso di cessione di fabbricati o quello N6.3 al ricorrere di fattispecie di subappalto nel settore edile.

Tracciato 1.6 – Codice natura

N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
N2.2 non soggette – altri casi
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – operazioni esenti da IVA
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

 

Importo del bollo facoltativo

Con il nuovo tracciato diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.

Spesso ci vengono richiesti chiarimenti in merito al tempo a disposizione per trasmettere al sistema di Interscambio dell’Agenzia entrate la fattura elettronica, vedi >>> Fattura immediata: il termine di trasmissione di 12 giorni

Abbiamo pubblicato anche tanti mini-video sulle fatture elettroniche>>>

 

30 settembre 2020

Vincenzo D’Andò

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario quotidiano di CommercialistaTelematico