Fattura immediata: il termine di trasmissione di 12 giorni

Il passaggio da un sistema fondato essenzialmente sull’uso della carta, ad un sistema quasi integralmente digitale, continua a creare problemi interpretativi ai contribuenti.
Ancora oggi non risulta completamente chiaro cosa si intenda per fattura immediata e a quale data la stessa possa considerarsi correttamente emessa.
Ciò, beninteso, dopo la trasmissione dei relativi dati al Sistema di Interscambio.

fattura immediataFattura immediata: la disciplina precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2018

Prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di emissione delle fatture in formato digitale, quindi, fino al 31 dicembre 2018, non sussisteva alcun dubbio su cosa dovesse intendersi per fattura immediata.

Il documento doveva essere emesso non oltre il momento di effettuazione dell’operazione determinato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

In buona sostanza, si doveva fare riferimento al momento in cui il tributo era esigibile.

Se la merce veniva consegnata o spedita, il documento doveva essere emesso contestualmente.

Lo stesso nel caso in cui, anteriormente alla consegna o spedizione, il cedente avesse percepito un acconto.

In realtà, la fattura immediata poteva anche essere emessa non contestualmente rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, a condizione che la fattura fosse consegnata, spedita o trasmessa a mezzo mail, entro il termine della giornata lavorativa.

 

La fattura elettronica: la trasmissione al Sistema di Interscambio

In conseguenza dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico in legislatore ha concesso 12 giorni per l’invio del documento al Sistema di Interscambio.

La circostanza che il legislatore abbia concesso dodici giorni per la conclusione del procedimento di trasmissione, non ha di fatto inciso sulla nozione di fattura immediata.

La poca chiarezza sulla nozione di fattura elettronica immediata può essere meglio compresa se si considera uno dei tanti quesiti posti nel corso del Telefisco 2020.

In particolare, premesso che può essere emessa la fattura elettronica in luogo del “documento commerciale” previsto nell’ipotesi di trasmissione telematica dei corrispettivi, è stato chiesto se la fattura elettronica debba essere inviata allo SdI lo stesso giorno durante il quale è avvenuta la consegna della merce.

La risposta è stata negativa, nel senso che, anche con riferimento alla fattispecie descritta, il soggetto cedente può inviare la fattura immediata al Sistema di Interscambio, entro i dodici giorni successivi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

In buona sostanza, dopo le modifiche dell’art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, è venuta a mancare la contestualità di emissione del documento che ha caratterizzato il sistema fino al 31 dicembre 2018.

La ratio della modifica normativa può essere spiegata agevolmente.

 

Possibili difficoltà per i contribuenti

Il legislatore si è preoccupato che i contribuenti potessero incontrare difficoltà nella gestione e trasmissione dei documenti aventi formato digitale.

Ad esempio, le difficoltà potrebbero essere di natura tecnica come, ad esempio, la mancanza del collegamento internet o il malfunzionamento del Sistema di Interscambio. Pertanto, non deve essere confusa la data della fattura con la data di trasmissione del documento allo SdI.

La circostanza che il documento avente formato digitale venga trasmesso al sistema di interscambio entro i dodici giorni successivi, non fa venire meno la natura di fattura immediata.

La medesima soluzione vale, però, anche per le fatture aventi formato analogico. In questo caso è evidente che il contribuente non incontrerà difficoltà tecniche.

Tuttavia, anche la fattura analogica può essere inviata all’acquirente o committente, ai sensi del citato art. 21, comma 4, entro i dodici giorni successivi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

In questo caso, però il documento cartaceo deve indicare la doppia data, cioè quella di effettuazione dell’operazione e quella, entro l’arco temporale di dodici giorni, di invio o di consegna del documento.

 

A cura di Nicola Forte

Giovedì 20 febbraio 2020