La moratoria delle sanzioni per il tardivo invio al Sistema di Interscambio non assicura copertura all’acquirente/committente nel caso in cui l’imposta debba essere assolta con l’applicazione dell’inversione contabile. L’integrazione della fattura di acquisto deve quindi essere effettuata tenendo conto dell’esigibilità del tributo. Il problema non riguarda gli acquisti intracomunitari in quanto i fornitori, soggetti passivi ai fini Iva, stabiliti in altri Stati del territorio comunitario, continuano ad emettere le relative fatture in formato analogico. Invece le fatture relative al c.d. reverse charge interno, come ad esempio si verifica nel caso di un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia di un edificio, devono essere emesse esclusivamente in formato digitale.
La moratoria delle sanzioni per il tardivo invio al Sistema di Interscambio non assicura “copertura” all’acquirente/committente nel caso in cui l’imposta debba essere assolta con l’applicazione del reverse charge ex art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.
L’integrazione della fattura di acquisto deve quindi essere effettuata tenendo conto dell’esigibilità del tributo ai sensi del citato articolo 17 del Decreto Iva.
Il problema non riguarda gli acquisti intracomunitari in quanto i fornitori, soggetti passivi ai fini Iva, stabiliti in altri Stati del territorio comunitario, continuano ad emettere le relative fatture in formato analogico. Invece le fatture relative al c.d. reverse charge interno, come ad esempio si verifica nel caso di un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia di un edificio, d