Legge di bilancio 2021: il credito d’imposta cuochi

La Legge di Bilancio 2021 introduce un nuovo credito di imposta in favore dei cuochi: un contributo del 40% sulle spese sostenute per acquistare macchinari e attrezzature o per partecipare a corsi di aggiornamento.

Credito d’imposta cuochi: inquadramento

credito imposta cuochiCredito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute dai cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, da gennaio al 30 giugno 2021, per l’acquisto di macchinari e attrezzature professionali e per i corsi di aggiornamento.

Tutto questo lo prevede l’articolo 1, commi 117 – 123, legge 30 dicembre 2020 n. 178 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30/12/2020 – Serie generale n. 322).

 

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Scheda di sintesi

Importo bonus

  • Il bonus spetta fino a un massimo di 6 mila euro;
  • il bonus è utilizzabile solo in compensazione.

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
     
  • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
     
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

 

Spettanza credito d’imposta

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

 

Compensazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22/12/1986, n. 117).

 

Cessione credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Emanazione decreto

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1 marzo 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 dell’articolo 1, legge n. 178/2020, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 119, dell’articolo 1, legge n. 178/2020 (6.000 euro), alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

 

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A cura di Cinzia De Stefanis

Sabato 30 gennaio 2021