L’INPS, a fronte del perdurare dell’emergenza da Covid-19, concede un’ulteriore mini proroga per il versamento dei contributi previdenziali sospesi in virtù del decreto di Agosto 2020: i contributi in scadenza al 16 gennaio potranno essere versati entro il 31 gennaio prossimo (sempre salvo ulteriori proroghe).
Decreto Agosto: pagamento dei tributi sospesi
Il Decreto Agosto, D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con L. n. 126 del 13 ottobre 2020, ha previsto una nuova modalità per il pagamento dei contributi sospesi, ossia la possibilità di versare con rateizzazione l’importo, diviso in una prima tranche del 50% dell’importo entro il 16 settembre 2020 (in unica soluzione o con 4 diverse rate mensili, delle quali comunque la prima andava pagata entro la scadenza suddetta) e una seconda tranche divisibile per un massimo di 24 rate mensili (la cui prima scadenza è comunque fissata entro il 16 gennaio 2021, e il cui importo deve essere di minimo 50€ mensili).
Riassumendo:
- il 50% dell’importo andava versato entro il 16 settembre 2020, con pagamento unico oppure con il pagamento di quattro rate mensili, con scadenza: 16 settembre 2020, 16 ottobre 2020, 16 novembre 2020 e 16 dicembre 2020;
- il restante 50% può essere versato in unica soluzione oppure in rate mensili, di importo minimo pari a 50 euro ciascuna, e per un massimo di 24 rate, senza l’applicazione di sanzioni o interessi, entro il 16 gennaio 2021 (in caso di rateazione, la prima rata deve essere versata entro tale termine).
Il prolungamento del termine del 16 gennaio
Ebbene, il perdurare della situazione emergenziale ha reso opportuno il prolungamento del tempo utile al versamento di tale prima rata della seconda tranche al 31 gennaio 2021, cosicché resta tempo fino alla fine di gennaio per pagare la rata dei contributi sospesi.
Su tale tema, e in particolar modo con riferimento al versamento del restante 50% dei contributi sospesi, fornisce chiarimenti e linee guida anche l’INPS, con il Messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021.
Istruzioni dall’INPS
Per le aziende con dipendenti che desiderano avvalersi della suddivisione in al massimo 24 rate dei contributi sospesi, sarà necessario compilare il modello F24 – sezione INPS, indicando il codice contributo “DSOS”.
Nel campo successivo, bisognerà inserire la matricola aziendale seguita dal medesimo codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973). In caso di più sospensioni bisognerà compilare più righi dell’F24.
Per gli artigiani e commercianti che hanno deciso di avvalersi della rateazione di cui al Decreto Agosto, sarà invece possibile avvalersi della specifica codeline che è presente nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato.
Altresì, i committenti che versano alla Gestione Separata, dovranno avvalersi dei codici presenti nel Messaggio INPS n. 2871 del 20 luglio 2020 (CXX/C10).
Le aziende agricole per avvalersi della rateazione dell’ulteriore 50%, dovranno continuare a usare la codeline comunicata per il pagamento delle rate della prima tranche, presente nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”, ricordando comunque che i codici di autorizzazione interessati dalla rateazione della seconda tranche sono: 7H (D.L. n. 9/2020, art. 5), 7L (D.L. 18/2020, art. 61 comma 2) e 7Q (D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2).
Infine resta da specificare cosa succede per le aziende con natura privata e dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica. In tal caso la causale da utilizzare all’interno del modello F24 sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.
Mancato pagamento
Si ricorda che – come anche specificato dall’ultimo Messaggio INPS – in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, la conseguenza sarà la decadenza della rateizzazione ex art. 97 del D.L. n. 104/2020 e l’importo residuo verrà maggiorato degli interessi legali con decorrenza 16 settembre 2020.
Qualora poi il debito non venisse regolarizzato, esso verrà trasferito all’Agente della Riscossione per l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
A cura di Antonella Madia
Venerdì 15 gennaio 2021
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