Autoliquidazione INAIL 2020/2021: istruzioni e scadenze

Si avvicinano le date limite entro le quali i datori di lavoro dovranno concludere gli adempimenti per l’autoliquidazione dei premi INAIL 2020/2021. A tale scopo l’Istituto mette a disposizione le relative istruzioni, segnalando anche le riduzioni previste per specifiche categorie di soggetti.

Autoliquidazione INAIL: le novità in merito a istruzioni e scadenze

autoliquidazione premi INAIL 2020 2021Ci si avvicina sempre di più alla data ultima per l’invio dell’autoliquidazione INAIL afferente all’anno 2020/2021.

In particolare, con apposita istruzione operativa del 31 dicembre 2020 l’INAIL riepiloga le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro, così come le specifiche istruzioni relative alle riduzioni contributive.

 

Termini di versamento dell’autoliquidazione

L’INAIL con l’istruzione operativa suddetta specifica quali sono le date ultime fissate per il 2021, il cui termine di scadenza è sempre più vicino.

In particolare il 16 febbraio 2021 è il termine ultimo per:

 

Versamento del premio di autoliquidazione

Può essere effettuato in unica soluzione oppure con la rateizzazione in quattro rate trimestrali ognuna pari al 25% del premio annuale, la cui prima rata deve però essere versata sempre entro la data del 16 febbraio 2021.

Per accedere alla rateizzazione bisognerà darne comunicazione ai servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Si ricorda inoltre che in caso di rateizzazione sono dovuti gli interessi, che verranno calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di stato dell’anno precedente, che per l’anno 2020 è pari allo 0,59% (si rimanda alla tabella INAIL contenuta nelle istruzioni operative che segnala lo specifico coefficiente di interesse da moltiplicare per gli importi di seconda, terza e quarta rata delle autoliquidazioni nel caso di rateizzazione).
 

Versamento del contributo associativo

 

Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2021 delle retribuzioni per un importo inferiore a quanto corrisposto nel 2020 dovranno inviare entro tale data la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nell’anno appena iniziato.

L’importo così dichiarato sarà la base di calcolo per il premio anticipato dovuto per il 2021 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate per il 2020.

Si ricorda inoltre che i datori di lavoro titolari di PAT all’interno del fascicolo aziende vedranno le comunicazioni delle basi di calcolo per l’anno 2020/2021 che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni; sono inoltre disponibili per tali soggetti anche i servizi “visualizza basi di calcolo” e “richiesta basi di calcolo”, mentre per le PAN (posizioni assicurative navigazione) è presente il servizio “visualizzazione elementi di calcolo”.

Un’altra è la scadenza da tenere a mente per l’autoliquidazione INAIL, ossia il 1° marzo 2021: entro tale data infatti bisognerà effettuare la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020.

I datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni avvalendosi del servizio telematico AL.P.I. on-line, che calcola il premio dovuto, e poi “Invio telematico dichiarazione salari”.

 

Autoliquidazione INAIL: cosa cambia dal 2021

L’INAIL specifica che la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, ossia con la Legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 36, ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società dilettantistiche che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

Su tale tema, al fine di fornire specifiche istruzioni, l’INAIL si riserva di pubblicare un’apposita successiva Circolare.

All’interno della Legge di Bilancio 2021 è prevista però un’ulteriore novità: l’articolo 1, comma 358, ultimo periodo, ha infatti definitivamente eliminato a partire dal 1° gennaio 2021 il contributo a carico delle imprese e destinato al fondo per le vittime dell’amianto, quindi tale contributo non sarà più dovuto.

 

Riduzioni contributive 2021

Si riepilogano così le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2020/2021.

 

Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)

La riduzione è pari al 44,32% per la regolazione 2020 e per la rata 2021.

Per accedervi, bisognerà far richiesta di ammissione al beneficio inserendo nella dichiarazione delle retribuzioni il codice “3” e l’importo delle retribuzioni per le quali si applica la riduzione all’interno della sezione “retribuzioni soggette a sconto”.

 

Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi, quelle che esercitano la pesca mediterranea usufruiscono dello sgravio dei premi nel limite del 70%, mentre invece le imprese che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva del 44,32% sia per la regolazione del 2020 che per la rata del 2021.

 

Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)

 

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)

In tal caso l’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità o paternità.

La riduzione è fissata nel 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo, ovvero per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Tale riduzione vale sia per la regolazione dell’anno 2020 che per la rata 2021.

Per aver diritto alla riduzione, nella dichiarazione delle retribuzioni bisognerà inserire il codice “7” all’interno di “retribuzioni soggette a sconto”, ricordando che per accedervi, è necessario avere il DURC regolare.

 

Riduzione per le imprese artigiane (PAT)

Le imprese artigiane in possesso di specifici requisiti possono accedere alla riduzione del premio, che per l’anno 2020 è fissata al 6,81%.

Le imprese per accedere alla riduzione devono essere in regola con il T.U. 81/2008, non aver registrato infortuni nel biennio 2018/2019 e aver presentato apposita richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 2 marzo 2020.

Per ottenere la riduzione anche nell’anno 2021, le aziende dovranno inserire l’apposita spunta “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, da inviare entro il 1° marzo 2021.

 

Riduzione per Campione d’Italia (PAT)

Si applica la riduzione del 50% del premio sia per il 2020 che per il 2021 se i dipendenti sono retribuiti in franchi svizzeri.

 
Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)

In tal caso si applica la riduzione del 75% se si tratta di cooperative che operano in zone montane e del 68% se operano in zone svantaggiate.

 

Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)

In tal caso la riduzione è del 75% o del 68% a seconda della specifica casistica aziendale, per la cui definizione di dettaglio si rimanda alle istruzioni INAIL.

 

Incentivi per assunzioni ex L. n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato anche in somministrazione di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per i 12 mesi successivi, che diventano 18 se l’assunzione è trasformata a tempo indeterminato.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi all’interno della dichiarazione delle retribuzioni devono inserire l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da “H” a “Y” della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2020/2021, alla quale si rimanda per il dettaglio).

 

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A cura di Antonella Madia

Martedì 12 gennaio 2021