Esposizione all'amianto: benefici previdenziali

Commento a una sentenza della Cassazione che, a chiusura di un complesso iter giudiziario, sancisce l’inapplicabilità dei termini di decadenza per i lavoratori esposti all’amianto, che non abbiano presentato richiesta dei benefici previdenziali prima del 1° ottobre 2003.

Benefici previdenziali dell’esposizione all’amianto

esposizione amianto benefici previdenzialiLa sentenza n. 11046/2017 della Cassazione, di cui ci occupiamo, unitamente a quella emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 23/10/2018, giunge a conclusione di un tormentato iter giudiziario che durato oltre 8 anni e che merita di essere integralmente ripercorso.

La vicenda trae origine da una causa pilota per l’ottenimento dei benefici previdenziali per l’esposizione ultradecennale all’amianto riconosciuti dalla Legge n. 257 del 1992 presentata da tre pensionati avanti il Tribunale di Lecco, loro foro di residenza, cui non era stato possibile presentare la domanda amministrativa all’INAIL entro la data di decadenza del 15/06/2005.

(Per approfondire leggi: “Lavoratori esposti ad amianto: le istruzioni per la pensione di inabilità”)

 

Inapplicabilità del termine di decadenza per i pensionati prima dell’1/10/2003

Concretamente il beneficio previdenziale consiste nella maggiorazione, per ogni anno di lavoro in cui si è stati esposti all’amianto per almeno 10 anni, del coefficiente di 1,5 ai fini pensionistici, cosicché chi era andato in pensione con 35 anni effettivi di anzianità, poteva figurativamente maturare il diritto ad una pensione con 40 anni di anzianità contributiva (con pensione maggiorata e pagamento degli arretrati).

Sebbene la proposizione del ricorso di primo grado nell’anno 2012 presentava margini di incertezza, visto che la giurisprudenza era contrastata tra due indirizzi diametralmente opposti, si stava affermando l’orientamento giurisprudenziale più favorevole ai ricorrenti, secondo cui la norma introdotta dal DL 269/2003 e dal successivo DM 27/10/2004 che costituiva normativa secondaria di attuazione, con introduzione dell’onere della presentazione della domanda amministrativa all’INAIL entro il termine decadenziale del 15/06/2005, non poteva applicarsi per quella tipologia di istanti che erano andati in pensione prima del 01/10/2003, data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge, giacché doveva essere ritenuto maturato il diritto all’ottenimento dei benefici previdenziali, non costituendo questi ultimi una prestazione autonoma rispetto alla pensione.

In questo senso, decisioni pionieristiche erano state le sentenze del Tribunale di Trapani del 15/10/2008, del Tribunale di Gela del 03/12/2008, e le sentenze della Corte dei Conti – Regione Veneto n. 934/2008 e n. 543/2009 (avente giurisdizione in materia di Ferrovie dello Stato) che avevano fondato la motivazione sulle precedenti sentenze della Cassazione n. 21862/2004 e n. 15008/2005 che avevano per oggetto non la specifica problematica della decadenza, ma la generale applicazione della disciplina anteriore al DM 27/10/2004.

 

L’orientamento del Tribunale di Lecco

Tuttavia, il Tribunale di Lecco nel settembre 2012, aderendo all’orientamento allora maggioritario, riteneva insuperabile la data di decadenza del 15/06/2005 e respingeva il ricorso, non sottacendo però, con notevole sforzo di analisi della complessa normativa affastellatasi nel corso degli anni, che l’indirizzo maggioritario seguito poteva incorrere in una seppur remota ipotesi di interpretazione “contra legem”, mentre quasi contemporaneamente il Tribunale di Civitavecchia, in data 27/09/2012 emetteva una contrapposta sentenza che riconosceva in pieno le tesi favorevoli agli ex lavoratori, pensionati anteriormente al 2003.

Ai dubbi manifestati dal Tribunale di Lecco non veniva però dato adeguato seguito dalla Corte d’Appello di Milano, avanti la quale era stata proposta impugnazione.

Infatti il giudice di secondo grado respingeva il ricorso dei tre pensionati, non dando nemmeno conto del contrastante orientamento giurisprudenziale che si stava consolidando, anzi affermando perentoriamente che le risalenti sentenze della Cassazione n. 21862/2004 e n. 15008/2005 non erano applicabili al caso di specie, in quanto aventi ad oggetto una materia completamente differente (sic!).

A questo punto non restava altro che percorrere la strada intrapresa sino alla fine ed attendere la pronuncia della Suprema Corte.

Nel frattempo però, negli anni 2014-2017 l’orientamento favorevole alle tesi degli ex lavoratori andava consolidandosi pure nella giurisprudenza della Cassazione, tanto è vero che il ricorso n. 29108/2014 avente ad oggetto la pronuncia della Corte d’Appello di Milano sfavorevole, è stato deciso in Camera di Consiglio non partecipata stante la “manifesta fondatezza” dell’impugnazione.

Perentoria e severa la decisione della Cassazione, che ha riconosciuto apertamente l’errore in cui è incorso il giudice di merito, sia in primo che in secondo grado:

La Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all’INAIL nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del richiamato D.M. determinasse la decadenza degli odierni ricorrenti, già pensionati da data anteriore al 2 ottobre 2003, richiedendosi la preventiva verifica dell’eventuale sulla base della disciplina generale (art. 47 del DPR n. 639 del 1970, nel testo sostituito dal DL n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella legge n. 438 de 1992.

La proposta va, pertanto, condivisa e il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”.

Il complesso iter giudiziario però non poteva dirsi ancora esaurito, visto che bisognava aspettare la pronuncia finale della Corte d’Appello di Milano nel giudizio di riassunzione, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione.

Il cerchio si è quindi finalmente chiuso l’anno scorso, con l’emissione della sentenza in cui l’INPS è stata condannata a riconoscere ai tre lavoratori la maggiorazione contributiva prevista dalla Legge n. 257/1992 nel testo originario.

La causa pilota iniziata quindi nel 2012 ha quindi sortito il suo effetto, essendo stato pienamente affermato il diritto, anche davanti ai giudici merito, per tutti coloro i quali sono andati in pensione prima del 01/10/2003, di poter sempre presentare la domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto ai sensi della Legge n. 257/1992, essendo inapplicabile il termine di decadenza del 15/06/2005.

 

A cura di Roberto Molteni

Sabato 17 ottobre 2020