Lavoratori esposti ad amianto: le istruzioni per la pensione di inabilità

ecco le istruzioni per la concessione di pensione di inabilità prevista dalla Legge di Bilancio 2017 in favore di lavoratori esposti ad amianto per cause di lavoro, i quali abbiano contratto alcune forme di neoplasie

La pensione di inabilità per lavoratori esposti ad amianto

pensione di inabilità per lavoratori esposti ad amiantoÈ stata pubblicata da poco a firma congiunta dell’INAIL e dell’INPS la Circolare n. 7 del 19 gennaio 2018, concernente la pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie di origine professionale derivanti dall’esposizione all’amianto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 250, della L. n. 232/2016, cd. Legge di Bilancio 2017.

In particolare tale circolare ha l’obiettivo di fornire istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale.

Così, il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, che risulta essere affetto da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare  e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Prima di entrare nel merito delle modalità operative, si vuole vare un brevissimo cenno sulle patologie elencate, in quanto il mesotelioma è una neoplasia che origina dal mesotelio, cioè uno strato di cellule che riveste le cavità sierose del corpo associata all’esposizione ad amianto e derivati.

La circolare in questione – che si dilunga per diverse pagine con le istruzioni operative e con le modalità specifiche per la gestione delle domande di pensione di inabilità – fornisce così delle specifiche istruzioni, oltre che una puntuale ricognizione della disposizione che ha introdotto tale possibilità. Infatti, con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2017, e precisamente con il comma 250 dell’articolo 1, è stato perseguito l’obiettivo di introdurre una norma speciale che riconoscesse la pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari e amministrativi, demandando poi ad un successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la previsione delle disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in questione.

Il Decreto Attuativo del 31 maggio 2017 ha così fornito chiare e puntuali disposizioni, e la Circolare congiunta INPS e INAIL da poco pubblicata, ha fornito ulteriori delucidazioni sul tema.

 

I destinatari e i requisiti

Così, i destinatari di tale pensione di inabilità, sono i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti.

  • sanitari: l’essere affetti da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi; il diritto alla pensione di inabilità in oggetto è così subordinato alla condizione che tali patologie siano riconosciute di origine professionale per causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ovvero delle altre amministrazioni competenti. Sara però la sede competente, all’accettazione della domanda a dover verificare la corrispondenza delle patologie certificate dall’INAIL. In ogni caso, considerato che le patologie rilevanti sono riconosciute con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ovvero da altre amministrazioni competenti, non occorrerà successivamente sottoporre il richiedente ad ulteriori accertamenti medici;
  • amministrativi: ai fini del conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 250, della Legge n. 232/2016, il requisito contributivo si intende perfezionato nel momento in cui vengono versati o accreditati in favore del richiedente almeno 5 anni nell’intera vita lavorativa dello stesso; si ricorda comunque che il requisito amministrativo può essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola.

 

È opportuno segnalare che qualora sia avvenuta la certificazione per causa di lavoro della contrazione di tali malattie, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

La presentazione della domanda

Il trattamento pensionistico in questione è però erogato nei limiti di spesa previsti, pertanto le domande saranno accolte solamente entro i limiti fissati per ciascun anno. I soggetti interessati dovranno inviare all’INPS una domanda in modalità telematica:

  • direttamente, con le credenziali di autenticazione al sito INPS;
  • tramite i patronati;
  • tramite i soggetti abilitati;

per la richiesta di riconoscimento del contributo, a seguito della quale l’Istituto deve verificare la sussistenza dei requisiti.

Con riferimento al termine di invio della domanda, l’INPS con il Messaggio n. 3249/2017 ha chiarito che per l’anno 2017 – ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Attuativo – le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso per beneficio dovevano essere presentate entro e non oltre il 16 dicembre 2017; così per l’anno 2017 si reputano inviate le domande inoltrate entro tale data.

Per l’anno 2018 e per quelli a seguire, le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del Decreto 31 maggio 2017.

A seguito di riconoscimento delle condizioni per l’accesso di beneficio, la pensione sarà corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ma la decorrenza non potrà comunque essere anteriore al 2 gennaio 2017.

Si ricorda infine che la pensione di inabilità di cui all’art. 1, comma 250, L. n. 232/2016, è reversibile in favore dei superstiti del pensionato, così come dei superstiti dell’assicurato che deceda durante l’iter di presentazione della domanda.

 

19 febbraio 2018

Antonella Madia