Il Ministero dello sviluppo economico, con Comunicato stampa del 6 ottobre 2020, ha informato i contribuenti interessati alla cessione del credito o allo sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi, in sostituzione della fruizione diretta della detrazione fiscale, che la “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, pubblicata come Allegato 2), al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, poteva essere trasmessa telematicamente con decorrenza dal 15 ottobre u.s..
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Superbonus 110%: soggetti cessionari della detrazione fiscale
Quali sono i soggetti cessionari del credito d’imposta?
L’art. 121, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i soggetti, che sostengono le spese di cui al Superbonus, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale:
- per uno sconto da usufruire sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, dato in cambio dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, aggiungendo che gli stessi, a loro volta, lo possono recuperare sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare dell’8 agosto 2020, n. 24, paragrafo 7, in definitiva, la categoria dei soggetti destinatari della cessione del credito può essere la più variegata possibile, potendo comprendere:
- i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Successivamente, rispondendo alla Camera dei Deputati (Risposta 28 ottobre 2020, n. 5-04863), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, tra le imprese cessionarie, sono da annoverare le fondazioni di origine bancaria, tenuto conto del fatto che il suddetto art. 121, del D.L. n. 34/2020, “non prevede alcuna esclusione in merito ai soggetti in favore dei quali la cessione può essere effettuata”.
Gli interventi oggetto di cessione o di sconto e determinazione del credito spettante
Gli interventi trainabili e trainati, per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto, devono essere a perfetta conoscenza dei cessionari del credito d’imposta o delle imprese che offrono lo sconto.
Essi sono (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2020, paragrafo 7.2):
- recupero del patrimonio edilizio [Art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917].
Comprendono, tra gli altri, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- efficienza energetica di cui all’art. 14, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, del D.L. n. 63/2013, incluso l'acquisto delle "case antisismiche" (comma 1-septies);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (Art. 1, commi 219 e 220, della L. 27 dicembre 2019, n. 160);
- installazione di impianti fotovoltaici [Art. 16-bis, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986];
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter, del D.L. n. 63/2013).
L’individuazione del credito spettante è chiaro.
Si supponga che l’impresa appaltatrice offra, al soggetto destinatario dei lavori, il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo da fatturare, di € 25.000 + IVA 10% per € 2.500.
Ebbene, l’impresa fornitrice emetterà la fattura per € 27.500, applicando lo sconto di pari importo.
Il soggetto beneficiario non pagherà nulla, mentre l’impresa appaltatrice usufruirà del credito d'imposta pari a € 30.250 (= € 27.500 + 10% Superbonus), che potrà cedere ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Qualora lo sconto applicato sia parziale, ad esempio pari ad € 16.500 (Sostanzialmente pari a 3 rate annuali), la fattura emessa è pari ad € 27.500 – 16.500 di sconto = € 11.000 che è pari all’importo che il soggetto beneficiario dello sconto, cioè il soggetto destinatario dei lavori deve versare all’impresa emittente la fattura, ovvero all’impresa appaltatrice.
Quindi, detta impresa appaltatrice usufruirà di un credito d’imposta di € 18.150 (= 16.500 dello sconto + 10% dello sconto).
Si ricorda che, secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2020, paragrafo 7.2, quando ci sono interventi sulle parti comuni degli edifici, lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, può essere richiesto:
- in toto dall’amministrazione condominiale con idoneo verbale che, in tal caso, richiede l’approvazione unanime da parte dei condomini;
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