Gli interventi trainati ed il Decreto del MISE

Il MISE con due suoi decreti, requisiti e asseverazioni, ha posto le basi per la ripartenza dei cantieri con agevolazioni connesse al superbonus 110%, lasciando però aperti dubbi relativi ad alcuni interventi “trainati”, sui quali l’Agenzia Entrate dovrà necessariamente intervenire per chiarire il suo parere…

Decreto MISE: interventi trainati e trainanti. Dubbi ancora aperti

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I decreti di attuazione del MISE “Requisiti” e “Asseverazioni”, che renderanno concretamente possibile la partenza dei cantieri per fruire del Superbonus, contengono a tutt’oggi, nonostante l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020, alcune “imprecisioni”.

Sembra che i decreti di attuazione abbiano omesso di considerare alcuni interventi che, sulla base della previsione di cui all’art. 119, comma 2 del D.L. n. 34/2020, dovrebbero essere “trainati”.

Il punto dovrà essere necessariamente chiarito dall’Agenzia delle entrate.

Diversamente tecnici ed operatori resteranno a dir poco disorientati di fronte a disposizioni di attuazione che si pongono in contrasto con il citato decreto Rilancio. 

I dubbi riguardano gli interventi di riqualificazione energetica globale sull’edificio che, secondo il decreto del Mise, non potrebbero essere trainati da nessuno dei tre interventi trainanti di cui all’art. 119, comma 1.

 

Sull’argomento puoi consultare anche:

 

L’allegato B del decreto del Mise

Preliminarmente deve essere osservato come l’allegato B al citato decreto indichi gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici.

In tale ipotesi, secondo quanto correttamente indicato, il beneficio della detrazione è del 65 per cento.

L’Enea ha chiarito, in passato, a titolo esemplificativo, che sono riconducibili nell’ambito della riqualificazione energetica globale:

  • gli interventi di sostituzione e di impianti di climatizzazione invernale;
     
  • gli impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari e termici;
     
  • interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi

Tale indicazione rimane ancora oggi valida, sia pure al netto degli interventi che il legislatore ha considerato “trainanti”.

Ad esempio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 110 per cento e non del 65 per cento in quanto l’intervento è stato indicato espressamente dall’art. 119, comma 1.

Invece, gli altri interventi c.d. “minori”,” effettuati in “ordine sparso” sull’involucro dell’edificio, attribuiscono il diritto a fruire della minore detrazione del 65 per cento.

Fin qui l’impostazione del problema e l’indicazione della misura della detrazione spettante è sicuramente corretta.

Desta sorpresa, però, la soluzione del Mise che non consente l’applicazione della detrazione del 110 per cento nel caso in cui l’intervento di riqualificazione energetica globale, sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi indicati come trainanti.

In calce alla tabella di cui all’allegato B del decreto del Mise si precisa che la percentuale di detrazione, prevista dall’art. 119, nella misura del 110 per cento, si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere da b), ad e), da k), a n), lettere p), t), e lettere da x), a z), nei limiti di spesa da essi indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1.

Gli interventi di riqualificazione energetica globale sono indicati alla lettera a, quindi, secondo la nota in calce alla predetta tabella non possono essere trainati con l’applicazione dell’aliquota del 110 per cento, ma non è comprensibile la ragione dell’esclusione.

L’art. 119, comma 2 del decreto – legge n. 34/2020 indica quali lavori “trainati”, cioè che danno diritto alla detrazione del 110 per cento, tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto – legge 4 giugno 2013, n. 63.

A tal proposito il comma 1 del citato articolo 14, richiama le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 1010, n. 220 e successive modificazioni, che a sua volta richiama l’articolo 1, comma 344 della L. n. 296/2006, il quale fa a sua volta ancora riferimento agli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici.

Non si comprende, quindi, per quale ragione il decreto del Mise non abbia compreso i predetti interventi tra quelli trainanti.

Indubbiamente, la disposizione, per effetto del “doppio rinvio”, non è di agevole lettura, ma una “ricostruzione” puntuale induce a ritenere che l’effetto traino dovrebbe correttamente essere applicato.

 

A cura di Nicola Forte

Giovedì 15 ottobre 2020

 

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