Il credito da superbonus 110 per cento ‘’in attesa di accettazione” da parte della banca cessionaria non è nella disponibilità dell’istante; quest’ultimo, quindi, dovrà contattare la banca e chiedere di procedere con l’accettazione o il rifiuto, essendo l’amministrazione estranea a tale rapporto. Ecco gli ultimi importanti chiarimenti sulla gestione del superbonus
Superbonus e cessione del credito: chiarimenti operativi per i casi di mancata accettazione
Con una risposta a interpello in tema di superbonus 110 per cento di cui al decreto legge 34/2020 e ss.mm.ii., l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che fino a quando i crediti permangono nello stato “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, l’originario titolare del beneficio fiscale non può fruirne in alcun modo. Solo all’esito dell’eventuale rifiuto da parte del cessionario, i crediti tornano nella disponibilità del cedente e saranno fruibili come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Si tratta di un importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate e che riguarda molti contribuenti con i crediti da superbonus “incagliati” con le banche.
Il quesito: cessione alla banca di credito da Superbonus
Una istante riferisce di aver sostenuto nel periodo d’imposta 2022 alcune spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà. Tali interventi, a suo dire, hanno beneficiato del credito c.d. “Superbonus” in applicazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 121, del decreto legge n 34 del 19/05/2020.
Tale credito maturato, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione fiscale, è stato ceduto alla Banca tramite l’invio all’Agenzia delle Entrate delle apposite comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (artt. 119 e 121 del decreto legge 34/20) come da accordi intrattenuti con la stessa banca.
In particolare, il credito fiscale che è scaturito dalle spese sostenute dall’istante nel