Il credito da superbonus 110 per cento ‘’in attesa di accettazione” da parte della banca cessionaria non è nella disponibilità dell’istante; quest’ultimo, quindi, dovrà contattare la banca e chiedere di procedere con l’accettazione o il rifiuto, essendo l’amministrazione estranea a tale rapporto. Ecco gli ultimi importanti chiarimenti sulla gestione del superbonus
Superbonus e cessione del credito: chiarimenti operativi per i casi di mancata accettazione

Si tratta di un importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate e che riguarda molti contribuenti con i crediti da superbonus “incagliati” con le banche.
Il quesito: cessione alla banca di credito da Superbonus
Una istante riferisce di aver sostenuto nel periodo d’imposta 2022 alcune spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà. Tali interventi, a suo dire, hanno beneficiato del credito c.d. “Superbonus” in applicazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 121, del decreto legge n 34 del 19/05/2020.
Tale credito maturato, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione fiscale, è stato ceduto alla Banca tramite l’invio all’Agenzia delle Entrate delle apposite comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (artt. 119 e 121 del decreto legge 34/20) come da accordi intrattenuti con la stessa banca.
In particolare, il credito fiscale che è scaturito dalle spese sostenute dall’istante nel

