La posizione dei soci, degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono nelle società particolari incarichi e ruoli di responsabilità e rappresentanza comporta l’assunzione di responsabilità anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Si tratta tuttavia di una responsabilità che assume natura più civilistica che tributaria, anche quando si riferisce a debiti di tipo fiscale: la questione è stata esaminata dalla Cassazione che, in particolare, ha affermato che deve essere annullata, in quanto illegittima, la cartella di pagamento con la quale l’amministrazione richiedeva, in qualità di “coobbligato in solido” all’ex socio unico e legale rappresentante di una s.r.l., successivamente posta in liquidazione, le maggiori imposte accertate in capo alla società.
Responsabilità di soci, liquidatori e amministratori: enti e sanzioni
Sotto il profilo della responsabilità sanzionatoria tributaria di soci, liquidatori e amministratori, l’art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997, nella parte in cui ancora prevede una responsabilità solidale tra l’ente e l’autore materiale del fatto, è stato implicitamente abrogato per le società dotate di personalità giuridica dall’art. 7 del D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito dalla L. 24.11.2003, n. 326.
Secondo la disposizione normativa da ultima citata, nel caso di violazioni tributarie facenti capo a società dotate di personalità giuridica le sanzioni possono essere irrogate solo nei confronti della stessa, e non delle persone fisiche che le hanno materialmente commesse.
In generale, esclusa l’ipotesi delle società di capitali (dotate appunto di società giuridica), nei casi in cui una violazione abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo sia commessa dai dipendenti / rappresentanti / amministratori (anche di fatto), la persona fisica e la società / ente sono solidalmente obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo l’eventuale diritto di regresso.
Secondo il menzionato art. 7 del D.L. n. 269/2003, però, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Al di fuori dell’ambito soggettivo delle persone giuridiche, è rimasto in vigore il principio di personalità delle sanzioni previsto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997.
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