La revoca dell’amministratore di società di persone richiede, come noto, l’unanimità dei consensi. In questo contributo approfondiamo l’argomento, facendo espresso riferimento alla disciplina del mandato.
Revoca degli amministratori nelle società di persone: premessa
La revoca degli amministratori di società di persone è procedibile con l’unanimità dei consensi sia dei soci accomandatari sia dei soci accomandanti.
Tuttavia, nel caso di nomina dell’amministratore con atto separato, è necessaria l’unanimità dei consensi dei soci accomandatari ma ne è sufficiente la maggioranza degli accomandanti.
Questo perché la revoca degli amministratori generalmente nominati nell’atto costitutivo segue le regole per le modifiche dell’atto costitutivo mentre la revoca degli amministratori nominati con atto separato segue la disciplina dettata dall’articolo 2319, codice civile, ovvero le regole sul mandato.
In quest’ultima disciplina, può non applicarsi l’istituto della giusta causa, in quanto le regole sul mandato non la prevedono.
Tuttavia, è procedibile il risarcimento del danno, in caso di nomina a tempo determinato, oppure il congruo preavviso, nel caso di nomina a tempo indeterminato.
In questo intervento, oltre ad una attenta analisi delle due fattispecie di revoca, si analizzano anche le ipotesi di revoca dell’amministratore unico (e della eventuale nomina di quello giudiziale) nonché dell’unico amministratore accomandatario, entrambe procedibili anche con provvedimento d’urgenza ex articolo 700, codice procedura civile, il quale mira a tutelare la sentenza finale di merito.
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La revoca dell’amministratore nelle società di persone
Nelle società di persone, tutti i soci illimitatamente responsabili sono anche amministratori.
Parliamo di responsabilità illimitata in quanto, nelle società in accomandita semplice (S.a.s.), i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, ragion per cui non possono detenere alcun potere di rappresentanza, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di una procura speciale.
Eccezion dovuta, nel caso in cui l’accomandante acconsenta che il suo nome venga compreso nella ragione sociale, egli risponde illimitatamente e solidalmente con tutti gli altri soci accomandatari.
Nelle società di persone l’amministrazione spetta disgiuntamente a tutti i soci illimitatamente responsabili, salvo diversa pattuizione.
In questa fattispecie, ciascun socio ha il diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta; la maggioranza dei soci amministratori decide sull’opposizione e sulla validità delle operazioni normalmente svolte.
Tuttavia, l’amministrazione può spettare congiuntamente a tutti i soci, nel qual caso è indispensabile il consenso unanime di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
La revoca per giusta causa dell’amministratore
La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale (atto costitutivo) può avvenire soltanto se ricorre una giusta causa.
L’amministratore nominato con atto sep