Obbligo di redazione del bilancio CEE (e contabilità ordinaria) per la SAS che ha come unico accomandatario una società di capitali
Le società in accomandita semplice (S.a.s.) sono una particolare forma di società di persone, strutturate con due tipologie di soci: gli accomandatari, che assumono responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, e gli accomandanti, la cui responsabilità è invece limitata al capitale conferito. In linea generale, tali società non sono obbligate a redigere il bilancio secondo le disposizioni civilistiche delle società di capitali, né tantomeno a depositarlo.
Tuttavia, la presenza di una società di capitali in qualità di socio accomandatario introduce una significativa eccezione che modifica sostanzialmente gli obblighi contabili. Tale configurazione ibrida genera una serie di conseguenze che investono non solo l’ambito civilistico, ma anche quello fiscale e amministrativo. Il presente articolo intende offrire una panoramica delle implicazioni derivanti da questa configurazione, soffermandosi sulle fonti normative, sulle prassi amministrative e sulle indicazioni dottrinali.
Quadro normativo: obblighi di bilancio per le società di persone
L’articolo 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, ha introdotto l’art. 111-duodecies nelle disposizioni di attuazione del codice civile, secondo cui:
“Alle società di persone i cui soci illimitatamente responsabili sono tutti società di capitali si applicano le disposizioni degli articoli da 2423 a 2435-bis del codice civile.”
La ratio di