In questo articolo analizziamo la responsabilità tributaria del socio accomandante di società in accomandita per cartelle non onorate dalla società partecipata. Ricordiamo che il mantenimento del beneficio della responsabilità limitata risulta subordinato al rispetto di determinate condizioni.
Responsabilità tributaria del socio accomandante: l’ordinanza n. 9429 del 22.5.2020
Un contribuente impugnava senza successo davanti alle corti di merito di primo e secondo grado due cartelle esattoriali (rispettivamente una in materia di Irpef e l’altra in materia di Irap e IVA), che aveva ricevuto, in qualità di socio accomandante, a seguito di un controllo fiscale subito dalla propria compagine sociale.
Con ricorso per cassazione articolato su molteplici motivi, la parte opponeva – tra l’altro – la violazione/falsa applicazione dell’art. 2313 c.c., in quanto i giudici regionali laziali non avevano tenuto in considerazione il fatto che – in forza della norma citata – egli beneficiava della limitazione di responsabilità, con l’effetto di non essere tenuto a rispondere delle imposte riguardanti la società.
Gli Ermellini, rigettati tutti gli altri motivi, hanno ritenuto fondata l’eccezione opposta, accogliendo l’originario ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento volta al recupero dell’IVA e dell’Irap non corrisposta dalla società di persone, compensando le spese per soccombenza reciproca.
In particolare, la Suprema Corte, con il pronunciamento in esame, ha avuto cura di ribadire alcuni principi di diritto frequentemente oggetto di discussione presso le commissioni tributarie.
Con riferimento – ad esempio – all’opposta mancanza di relata di notifica nella cartelle impugnate, l’organo di nomofilachia ha messo in evidenza che:
“in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova, infatti, applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore – come accaduto nel caso di specie – di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, pen. comma, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (v. Cassazione n. 16949 del 2014; Cass. n. 14327 del 2009; Cass. n. 14105 del 2000)”[1]
Inoltre, in relazione alla lamentata inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento su cui si incentrava la cartella impugnata, i giudici sottolineavano che tale evenienza era “contraddetta dalla circostanza accertata dalla CTR in base alla quale il contribuente, ricevuto detto atto presupposto,