Esaminiamo anche il caso dell'istanza di rimborso di credito IVA da parte di un fallimento.
Termini per l'accertamento: aspetti generali
I termini entro i quali può essere legittimamente esercitata l’attività di accertamento fiscale assumono una particolare rilevanza a garanzia dei diritti dei contribuenti, che non possono essere sottoposti indefinitamente a controllo.
L’esercizio dei poteri di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria è quindi soggetto a precisi limiti temporali decadenziali, collegati al decorso di alcuni anni successivamente al “fatto” cui il controllo viene riferito, ossia alla presentazione della dichiarazione fiscale.
Una volta decorso il termine concesso, non dovrebbe essere più consentito all’amministrazione di accertare il periodo di imposta “decaduto”, occorre però chiedersi se tale regola valga per ogni posizione giuridica, compresi i crediti di imposta (rettificabili a favore o a sfavore del contribuente).
In epoca recente, la Cassazione, con sentenza n. 15525 del 21.07.2020, ha appunto rimesso alle SSUU della Corte la questione “se la decorrenza del termine di decadenza del potere di accertamento senza alcuna contestazione implichi che il credito IVA indicato in dichiarazione sia definitivo e cristallizzato”.
Il caso: istanza di rimborso di credito IVA da fallimento
Il contenzioso di merito aveva a oggetto l’originaria istanza di rimborso di un credito IVA richiesto dalla curatela di un fallimento e disconosciuto dall’amministrazione finanziaria, che lo aveva sospeso a fronte di carichi tributari esistenti in capo all’impresa fallita.
(Per approfondire..."Legittimazione all’istanza di rimborso IVA e superabilità del termine di decadenza biennale" di Isabella Buscema)
La CTP prima e la CTR poi avevano