Quarantena dei figli: astensione o smart-working nell’ultimo Decreto Legge

Con il ritorno a scuola il Governo ha messo in campo misure volte a tutelare anche il lavoro dipendente e in particolare il lavoro dei genitori che si trovano a fronteggiare una eventuale quarantena del figlio, per stretto contatto con un soggetto risultato positivo a scuola. In tal caso le soluzioni sono due: lavoro agile o astensione.

Quarantena dei figli: smart working e astensione dal lavoro

quarantena figli astensione smart workingL’ultimo Decreto Legge emanato dal Governo, il n. 111 dell’8 settembre 2020, reca solamente 5 articoli ma tutti di vitale importanza per la ripresa sicura e veloce del nostro Paese dopo la pandemia da Coronavirus. In particolare, una delle disposizioni (articolo 5) si occupa di definire quando si accede allo smart working e al congedo straordinario, per i genitori con figli conviventi, i quali siano posti in quarantena a seguito di contatto con casi positivi a scuola.

Sono di poco tempo fa le disposizioni introdotte durante la fase emergenziale per aumentare il numero dei soggetti che possono accedere allo smart-working (detto anche lavoro agile), modalità molto utile durante la fase del lockdown ma che ora comincia a mostrare anche qualche effetto negativo.

Allo stesso modo, durante la fase emergenziale è stato dato un maggiore sostegno ai lavoratori che improvvisamente hanno visto interrompere le lezioni scolastiche dei propri figli con la conseguente impossibilità di andare al lavoro: è stato infatti introdotto un particolare congedo straordinario che ha permesso di mantenere il 50% della retribuzione del lavoratore a fronte dell’assenza.

Ora, con le nuove disposizioni, si vuol cercare di nuovo di accompagnare il lavoratore in questa fase delicata, ammettendo l’accesso al lavoro agile e al congedo parentale con il 50% della retribuzione fino al 31 dicembre 2020.

 

Il D.L. n. 111/2020: cosa fare in caso di quarantena del figlio

Con l’art. 5 del D.L. n. 111 dell’8 settembre 2020 si vuole prendere in considerazione una problematica che sicuramente capiterà nel corso dei prossimi mesi a fronte della riapertura degli istituti scolastici, ossia: come bisogna comportarsi nel caso in cui il proprio figlio sia un “contatto stretto” di un positivo?

È ormai noto a tutti che si intende per contatto stretto quel soggetto che è venuto in contatto con un positivo e nell’ambito scolastico potrebbero esserlo sia gli insegnanti che i compagni di classe.

In tal caso si pone la problematica della quarantena precauzionale per il figlio e la conseguente difficoltà del genitore nello svolgimento della prestazione lavorativa.

 

E quindi, come si deve comportare il genitore lavoratore dipendente?

In suo soccorso viene la nuova disciplina di cui all’art. 5 del D.L. n. 111/2020, la quale proprio per ovviare alla problematica, prevede che qualora il figlio sia inferiore ai 14 anni, il genitore per tutta la durata della quarantena del figlio convivente (disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico), potrà svolgere la propria attività lavorativa in tutto o in parte in modalità “smart”; si può in alternativa ricorrere all’astensione dal lavoro, per un genitore alla volta, per tutta la durata della quarantena del figlio.

Quando invece la prestazione in lavoro agile non è possibile, l’unica alternativa sarà quella dell’astensione dal lavoro.

Anche in tal caso però si vuole cercare di tutelare il genitore: infatti, la disposizione prevede che in caso di astensione dal lavoro sia garantita al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione percepita, con mantenimento anche della contribuzione figurativa per i suddetti periodi.

 

Quarantena figli: regole da seguire in caso di astensione o smart working

Come già specificato, qualora un genitore usufruisca alternativamente del lavoro agile o dell’astensione con il mantenimento del 50% della retribuzione, l’altro soggetto, per il medesimo giorno, non avrà la possibilità di richiedere la stessa misura.

Ma non solo, in quanto se lo smart-working viene effettuato dall’altro lavoratore perché ad esempio ciò dipende da precedenti accordi con il datore di lavoro e non invece dalla quarantena del figlio, l’altro genitore non avrà comunque la possibilità di avvalersi del lavoro agile per rimanere a vigilare sul figlio minore di 14 anni.

Stessa cosa vale nel caso in cui uno dei due genitori non sia occupato: l’altro non avrà diritto ad accedere al lavoro agile o all’astensione.

Si ricorda infine che tale agevolazione è ammessa fino al 31 dicembre 2020.

 

A cura di Antonella Madia

Sabato 19 settembre 2020