La giurisprudenza del giudice di legittimità conferma che la prescrizione delle cartelle di pagamento è di 5 anni e quindi rigetta la pretesa del fisco che è quella di far valere la prescrizione ordinaria decennale?
Va applicato il termine di prescrizione quinquennale piuttosto che quello ordinario decennale, pur trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore?
Ultimo intervento del giudice di legittimità sul termine di prescrizione quinquennale della cartella di pagamento
La sentenza n. 7409 del 17 marzo 2020 del giudice di legittimità merita di essere segnalata poiché ha ribadito i seguenti importanti principi:
Scadenza del termine
La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).
(Per approfondire..."Cartelle e mancata impugnazione: la Cassazione insiste per la prescrizione quinquennale" di Antonino & Attilio Romano)
Subentro dell'Agenzia Entrate quale concessionario
In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione.
Pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo.
Richiamo al D.Lgs. n. 112/1999
Allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 (art. 19, comma 4, e art. 20, comma 6) nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che è essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore
Conclusioni sulla conversione del termine di prescrizione breve
La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Cassazione civ., sez. VI - 5 Ordinanza, 3 maggio 2019, n. 11760).
L