Nel sistema tributario italiano non è presente una norma generale che individui con chiarezza il termine prescrizionale del debito erariale; in assenza di una certa previsione normativa deve farsi riferimento necessariamente alle disposizioni dettate dal codice civile. La mancata opposizione ai verbali d’infrazione al Codice della strada non modifica da quinquennale a decennale il termine prescrizionale dei crediti recati dalla successiva cartella esattoriale.
La mancata opposizione ai verbali d’infrazione al Codice della strada non modifica da quinquennale a decennale il termine prescrizionale dei crediti recati dalla successiva cartella esattoriale. In tali termini si è espressa la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 31817/2018, pubblicata il 7 dicembre scorso.
Legislatore civilistico
Nel sistema tributario italiano non è presente una norma generale che individui con chiarezza il termine prescrizionale del debito erariale; in assenza di una certa previsione normativa deve farsi riferimento necessariamente alle disposizioni dettate dal codice civile.
Il termine ordinario di prescrizione decennale è dettato dall’art. 2953 c.c. secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Da tale disposizione consegue che, se il titolare del diritto ha proposto azione nel termine di prescrizione breve previsto ex lege ed è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, in virtù dell’art. 324 c.p.c., l’azione diretta all’esecuzione del giudicato medesimo (actio iudicati) è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2953.
L’art. 2948 c.c. si occupa, invero, di delimitare le ipotesi di prescrizione più breve, ossia quinquennale, e trova motivo nella periodicità delle obbligazioni di dare che, potendo svilupparsi anche nell’arco di parecchi anni, devono essere in grado di consentire la liberazione del debitore per le prestazioni di volta in volta scadute e che non siano state richieste dal creditore nel regolare termine.
La tesi di Equitalia: sentenza di condanna “equiparata” alla notifica della cartella
Una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento la pretesa vantata dall’ente creditore si cristallizzerebbe nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio, realizzato mediante i poteri della riscossione, rimarrebbe assoggettato – in assenza di specifica previsione normativa – all’ordinario termine di prescrizione decennale dei diritti ex art. 2935 c.c.
In sostanza, il cd. < passaggio in giudicato > della cartella esattoriale non impugnata dal contribuente determinerebbe l’attrazione dei crediti erariali nell’ambito della prescrizione ordinaria, indipendentemente dalla natura degli stessi, trattandosi di posizioni creditorie certe nel loro ammontare e nella loro esigibilità, al momento della notifica delle cartelle presupposte.
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