Credito d’imposta rimanenze settore tessile
Bonus settore tessile: la Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ha previsto:
- per il 2020;
- il riconoscimento di un contributo;
- nella forma di credito d’imposta;
- a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 30% delle rimanenze finali di cui all’art. 92, comma 1, TUIR eccedente la media delle stesse dei 3 periodi d’imposta precedenti al 2020;
- fino all’esaurimento dell’importo massimo di € 45 milioni, che costituisce limite di spesa.
La valutazione delle rimanenze nell’anno di spettanza del beneficio deve avvenire con metodo e criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta precedenti, presi in considerazione per la determinazione della media.
Valutazione rimanenze finali
La norma di riferimento per le rimanenze finali dei beni è l’articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, il cui comma 1, richiamato dall’articolo 48-bis in esame, precisa che le relative variazioni, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio e che, a tal fine, le rimanenze – tranne alcune particolari ipotesi – vanno assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato ex lege, cioè applicando le disposizioni dettate dallo stesso Tuir.
Soggetti beneficiari del bonus settore tessile
Destinatari dell’agevolazione sono coloro che esercitano attività d’impresa operando nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore Tma - tessile, moda e accessori).
In tale ambito, bisogna distinguere tra le imprese obbligate a redigere bilancio certificato e quelle non sottoposte a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale:
- nei riguardi dei soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci stessi;
- le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione sulla consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A dell’apposito registro (articolo 8, Dlgs n. 39/2010).
Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione deve osservare i principi di indipendenza elaborati da associazioni e ordini professionali assieme al ministero dell’Economia e delle finanze e alla Consob (articolo 10, comma 12, Dlgs n. 39/2010) ovvero, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal Code of ethics dell’International Federation of Accountants (Ifac), il Codice etico dell’Organizzazione mondiale della professione economico-contabile.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta concesso per contenere gli effetti negativi in ordine alle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori potrà essere sfruttato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, D.Lgs n. 241/1997).
Il suo utilizzo dovrà avvenire nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” (19 luglio 2020), quindi nel 2021 per i contribuenti “solari”. Non ne è prevista l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile.
Decreto attuativo
Un decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, dovrà definire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta e le modalità attuative della norma, anche per consentire il rispetto del tetto di spesa, fissato in 45 milioni di euro.
L’applicazione della norma deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
ASPETTI RELATIVI A CREDITO D’IMPOSTA |
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Finalità del bonus settore tessile |
Contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza sanitaria
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Operatività |
Il beneficio opera limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10/03/2020 (data quest’ultima che corrisponde a quella di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM 9/03/2020). |
Limiti di spesa |
È riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse stanziate che sono pari a € 45 milioni. |
Destinatari |
Esercenti attività d’impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. |
Misura |
Viene concesso nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino ex art. 92, comma 1, del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10/03/2020. |
Utilizzo |
Il credito d’imposta
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Attuazione |
I criteri per individuare i settori economici in cui operano i soggetti beneficiari e la definizione delle modalità e dei criteri di attuativi sono rinviati ad un decreto del Mise. Inoltre, le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione UE C (2020) 1863 final del 19/03/2020. |
Certificazione spesa |
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A cura di Devis Nucibella
Venerdì 4 settembre 2020
Questo intervento è estrapolato da quello più ampio intitolato: Agevolazioni alle imprese dopo la conversione del Decreto Rilancio