La Cassazione chiarisce che, nella vendita di beni mobili, il momento rilevante per l’imputazione dei ricavi è quello della consegna materiale, non coincidente con il semplice trasferimento della proprietà o la messa a disposizione presso un magazzino. Questo principio, tassativo e inderogabile, elimina ogni discrezionalità del contribuente e garantisce coerenza nella determinazione del reddito d’impresa. Scopri i dettagli della pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
Imputazione dei ricavi nella vendita di beni mobili: il momento rilevante
La Corte di cassazione ha stabilito che l’art. 109 comma 2 lett. a) TUIR – nella parte in cui attribuisce rilievo, al fine di determinare l’esercizio al quale vanno imputati i ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione – intende quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni, anche se questa trasmissione sia successiva rispetto al trasferimento della proprietà dei beni eventualmente intervenuta in ragione del principio del consenso traslativo.
Pertanto, il momento della consegna non può coincidere con quello in cui la parte venditrice avvisa la parte acquirente della messa a disposizione del bene presso un magazzino della stessa venditrice.
Del resto, la normativa che disciplina l’imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa, prevista nell’art. 109 TUIR, è tassativa ed inderogabile e, quindi, non può essere interpretata diversamente dal contribuente.
I fatti in causa: controversia su imputazione dei ricavi e qualificazione dei contratti nella vendita di macchinari
Al centro del contendere vi era la legittimità o meno di un avviso di accertamento, a carico di una spa, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per un determinato anno d’imposta, un maggior reddito di impresa, con conseguente maggiore Ires ed irrogava le sanzioni collegate.
In particolare, l’ufficio contestava alla società che le voci di bilancio risultavano sovrastimate relativamente al valore della produzione patrimonializzato, non definite circa il valore delle rim