Indici ISA nel modello Redditi 2020

I nuovi modelli ISA 2020, relativi al 2019, contengono una serie di novità riguardanti principalmente le indicazioni dei dati contabili.

I nuovi modelli ISA 2020, relativi al 2019, contengono una serie di novità riguardanti principalmente le indicazioni dei dati contabili.

Novità nel modello Redditi 2020 – Compilazione degli indici ISA nel modello Redditi 2020.

 

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Le novità più rilevanti per il periodo d’imposta 2019 riguardano i dati contabili:

  • quadro F per le imprese e quadro H per i professionisti, che viene semplificato con la riduzione delle informazioni richieste, come l’eliminazione dei dati relativi ai generi di monopolio ad aggio o ricavo fisso;
     
  • il livello di affidabilità per il 2019 si ottiene attraverso la media semplice dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019, elevato di mezzo punto rispetto al voto sulla singola annualità;
     
  • i partecipanti ad un Gruppo IVA sono tenuti alla solo compilazione del modello per comunicare i dati, ma non all’applicazione del relativo ISA, con la previsione di una nuova causa di esclusione.

Oltre alle Istruzioni Parte Generale, sono previste istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli Isa, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa), G e H (dati contabili lavoro autonomo).

All’interno delle istruzioni dei singoli Isa è operato un rinvio alle istruzioni comuni cui far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

 

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Le innovazioni introdotte con il decreto del Mef del 24 dicembre 2019 hanno riguardato:

  • gli 89 Isa modificati, compresi i 20 la cui revisione era stata anticipata dal Provvedimento del 30 gennaio 2019 e l’aggiornamento dei 3 indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica;
     
  • la modifica della formula dell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” applicabile alle attività d’impresa e dell’indicatore “Incidenza delle altre componenti negative sulle spese” applicabile alle attività di lavoro autonomo, in modo che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse;
     
  • la modifica della metodologia di stima dei ricavi dichiarati operata ai fini dell’attribuzione del punteggio che vanno eseguiti in base all’art. 85 del Tuir. Tale stima, ad eccezione di alcuni specifici Isa, è ora comprensiva dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso;
     
  • e la metodologia che consente di trattare, con riferimento al periodo d’imposta 2019, il passaggio dal sistema contabile di competenza a quello improntato al criterio di cassa e viceversa;
     
  • la soppressione di alcuni “Indicatori di anomalia”, cui consegue la semplificazione delle correlate variabili “precalcolate” per il periodo d’imposta 2019.

Con il recente decreto del Mef del 28 febbraio 2020 sono stati effettuati i seguenti interventi:

  • aggiornamento delle variabili territoriali di alcuni Isa per tener conto delle variazioni amministrative intervenute a seguito dell’istituzione di nuovi comuni nel corso del 2019;
     
  • individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, al fine di tener conto di possibili situazioni di vantaggio o svantaggio competitivo derivante dalla particolare collocazione territoriale;
     
  • individuazione delle misure di ciclo settoriale, per tener conto, in fase di applicazione degli Isa, dell’andamento di eventuali variazioni congiunturali verificatesi nei settori e nei territori;
     
  • modifiche agli Isa approvati con i dm 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019. In particolare le modifiche hanno riguardato il prezzo del carburante e il coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto;
     
  • esclusione dall’applicazione degli Isa, per il periodo d’imposta 2019, dei soggetti che partecipano ad un gruppo Iva.

Tutti gli approfondimenti sugli ISA 2020 sono riportati in apposita rubrica, puoi vedere se trovi argomenti di tuo interesse cliccando QUI

QUI invece la rubrica dedicata agli indici ISA senza di stinzione di anno

Compilazione dei singoli quadri

Si offrono di seguito alcuni spunti di ripasso per la compilazione dei singoli quadri.

Frontespizio

Devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici, altre informazioni sulla tipologia del reddito; se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, si barra la relativa casella e si indicano i mesi di attività svolta nel corso del periodo d’imposta. Il codice attività deve essere quello derivante dall’attività economica Ateco 2007.

 

Imprese multiattività

Deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo della/e attività non rientrante/i, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Se la/le attività secondarie non superano il 30% (quindi dell’attività principale è almeno il 70%), il presente prospetto non deve essere compilato, ma ne è comunque consentita la compilazione.

 

Personale addetto all’attività

I dati richiesti riguardano il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, quello dei collaboratori dell’impresa familiare, quello dei soci o associati nell’impresa e infine il numero degli amministratori non soci.

Per il personale dipendente va indicato il numero delle giornate retribuite, desumibile dai modelli di denuncia telematica UniEmens.

Per il personale con contratto di fornitura temporaneo o di somministrazione di lavoro, le giornate si determinano dividendo per otto il numero complessivo delle ore ordinarie lavorate indicate nelle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici.

Le prestazioni di lavoro accessorio, remunerati a voucher, sono da riportare sia per le imprese che i lavoratori autonomi nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”).

Viene precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Per i collaboratori, familiari e soci deve essere indicato sia il numero sia la percentuale di lavoro prestato nell’attività.

Quest’ultima informazione viene utilizzata per misurare in maniera quantitativa il contributo in termini lavorativi di apporto nell’attività.

Le circolari 32/E del 21/06/05 e 23/E/2006 hanno fornito una serie di chiarimenti circa l’indicazione dei collaboratori dell’impresa familiare, ove deve sussistere una correlazione tra quanto dichiarato ai fini delle imposte dirette.

Tra gli amministratori non soci vanno indicati soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore e che non possono essere inseriti nei righi precedenti.

In alcuni ISA è presente il rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente”.

 

Unità locali utilizzate per l’attività

Per la compilazione di questo quadro, occorre indicare i dati relativi a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo di imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre.

 

Elementi specifici dell’attività

I dati richiesti sono relativi alla modalità di svolgimento dell’attività e variano da un ISA all’altro, tanto da non poter essere stabilito un criterio unico di compilazione.

Per quanto riguarda l’indicazione dei dati contabili, essi devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, poiché il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.

Per la compilazione deve essere richiesta la competenza specifica dell’imprenditore o del referente tecnico-operativo aziendale.

 

Beni strumentali

Il quadro è destinato a raccogliere informazioni relative alla quantità dei beni e non al loro valore, che deve essere indicato nel quadro degli elementi contabili. Va tenuto presente che i beni strumentali da indicare sono quelli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre.

 

Valore dei beni strumentali

Il valore dei beni strumentali si ottiene sommando:

  • costo storico, comprensivo degli oneri accessori diretti, al lordo degli ammortamenti;
     
  • valore dei beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
     
  • costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (leasing), al netto dell’Iva, da indicare anche nel campo 2 “di cui”; non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente al riscatto per l’acquisto;
     
  • valore del bene, al momento di immissione, per i beni in comodato.

In caso di affitto o usufrutto di azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione di usufrutto, o in loro mancanza il valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto.

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso.

Non si deve tenere conto degli immobili; i beni utilizzati promiscuamente vanno conteggiati al 50%.

E’ ancora possibile (circolare 54/E del 13/06/2001) non considerare nel computo del valore i beni inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento.

Ne deriva che per i beni strumentali inutilizzati è possibile non indicare il relativo valore, come ad esempio. quelli per i quali non si è ancora iniziato a dedurre quote di ammortamento, ed anche i beni strumentali completamente ammortizzati.

 

Dati per la revisione

In questo quadro vanno inserite le ulteriori informazioni utili per la successiva fase di aggiornamento dell’ISA.

I Dati per la revisione vengono chiesti per le future attività di analisi correlate all’elaborazione degli Isa per le prossime annualità.

Tali informazioni, che non saranno pertanto rilevanti ai fini del calcolo dell’Isa per l’anno di applicazione, saranno utilizzate per adeguare gli Isa per le annualità future.

 

Elementi contabili

E’ il quadro che ha subìto le modifiche più rilevati, con la rinumerazione dei righi per la nuova modalità di indicazione dei dati relativi agli aggio o ricavo fisso, in parte trasfusi nel quadro C.

I soggetti che dichiarano redditi d’impresa devono fornire le informazioni mediante la compilazione del quadro F, mentre coloro che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni devono fornire le informazioni mediante la compilazione del quadro G o del nuovo quadro H per i modelli revisionati (identico al quadro RE).

Ovviamente, i dati devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie (ad es. per i costi afferenti le autovetture si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del Tuir, mentre i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare i dati sulla base di quanto previsto dall’art. 66 del Tuir).

I contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06 e F08) e alle rimanenze finali (F07 e F9).

Anche coloro che in periodi d’imposta precedenti si sono avvalsi di regimi fiscali speciali (es. forfettario o quello dei minimi), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta, al netto dell’Iva esposta in fattura.

Le imprese che sono passate da un regime di competenza ad uno di cassa, o viceversa, devono barrare una delle due caselle del rigo F29.

 

Istruzioni quadro F – Dati contabili (Imprese)

Nel quadro F dei modelli, per il periodo d’imposta 2019, risultano eliminati molti righi relativi ad informazioni non più necessarie per gli Isa.

Per consentire il corretto calcolo della stima dei ricavi secondo i nuovi criteri, sono state eliminate tutte le informazioni relative all’indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relative alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso.

Conseguentemente, le componenti positive e negative di reddito, da indicare nel quadro F, dovranno far riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni.

Le istruzioni per la compilazione del quadro F dicono anche che i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del mod. Redditi 2020.

Naturalmente la nuova modalità di compilazione riguarda tutti i 175 Isa in vigore per il periodo d’imposta 2019.

Sono state eliminate le informazioni relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale così come per quelle relative alle attività ad aggio o ricavo fisso, confluite nel quadro ‘Elementi specifici dell’attività’ degli Isa.

Eliminati i righi contenenti le voci “Spese per acquisti di servizi” e “Altri costi per servizi” che sono state riunite nel solo rigo “Costo per servizi”.

 

Istruzioni quadro G e H – Dati contabili (Professionisti)

I quadri dei dati contabili G e H, entrambi riferibili alle attività professionali, si differenziano per essere correlati ad Isa applicabili agli esercenti arti e professioni approvati, rispettivamente, nel 2018 e nel 2019.

La diversificazione dei due quadri è correlata al processo di omogeneizzazione delle informazioni richieste ai fini dell’applicazione degli Isa e delle informazioni necessarie per la determinazione del reddito di lavoro autonomo presenti all’interno del quadro RE dei modelli Redditi.

Al fine di ridurre gli oneri a carico dei contribuenti in fase dichiarativa, è stato previsto che, a partire dal periodo d’imposta 2020, dai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa siano esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi.

Tale processo che ha interessato i modelli riferiti ad Isa relativi al lavoro autonomo evoluti per il periodo d’imposta 2019, si concluderà con la restante parte dei modelli relativi alle attività professionali che saranno approvati per il periodo d’imposta 2020.

Il nuovo quadro H si presenta con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella dei quadri RE. Nei righi del quadro H vanno riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE.

 

Modello a prestazione per gli ISA dei professionisti

L’Agenzia delle Entrate, con la recente circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, ha focalizzato la propria attenzione sull’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019, mettendo a disposizione dei contribuenti e loro consulenti un corposo documento composto da una serie di paragrafi che affrontano le tematiche inerenti l’applicazione degli indicatori di affidabilità per il 2019: dalle novità alle istruzioni per ogni singolo quadro, con evidenza degli ISA interessati dalle evoluzioni, per chiudere con una serie di quesiti di interesse diffuso.

Tra gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA) che si presentano revisionati si segnalano quelli applicabili alle attività professionali, anche per via della scarsa affidabilità riscontrata in sede di prima applicazione.

Per le attività professionali, la modifica più significativa è rappresentata dal passaggio generalizzato da un “modello a costi” a un “modello a prestazioni” in modo da tener conto delle specificità del regime reddituale dei lavoratori autonomi che determinano il reddito in base al principio di cassa.

Secondo il nuovo modello di riferimento, i compensi fatturati ma non incassati non incidono ai fini della valutazione che si incardina, invece, sui seguenti elementi:

  • il numero delle prestazioni;
  • l’ammontare dei compensi incassati;
  • il compenso medio relativo alle prestazioni rese.

Il compenso medio viene determinato in ragione dei dati inseriti dal contribuente, dividendo i compensi complessivamente percepiti, con ripartizione per ogni tipologia di prestazione, per il numero delle prestazioni.

Il passaggio successivo prevede il confronto tra i compensi medi effettivi con i compensi minimi provinciali.

Dal confronto di questi due valori seguono i seguenti risultati:

  • valore medio effettivo superiore rispetto ai valori minimi provinciali. Il risultato conseguito non comporta alcun effetto negativo per quanto concerne la valutazione di affidabilità;
     
  • valore medio effettivo inferiore rispetto ai valori minimi provinciali. In tal caso, l’effetto negativo si concretizza determinando una riduzione progressiva del valore dell’indicatore ISA finale.

In tutti gli ISA delle attività professionali con modello “a prestazione” sono stati introdotti tre nuovi indicatori elementari di anomalia che verificano la plausibilità delle spese sostenute dal professionista rispetto all’ammontare complessivo dei compensi dichiarati.

In particolare i tre indicatori, a cui è associato un punteggio pari a 1 nel caso in cui l’ammontare dei compensi sia uguale a zero o qualora il valore dell’indicatore sia superiore al valore delle rispettive soglie di riferimento, sono:

  • incidenza delle spese sui compensi, per il quale le soglie sono differenziate in base all’incidenza delle spese del personale (lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e soggetti terzi che erogano prestazioni afferenti l’attività professionale) sul totale delle spese;
     
  • incidenza dei consumi sui compensi;
     
  • e incidenza delle altre spese documentate sui compensi.

I tre indicatori vengono calcolati rapportando ai compensi complessivamente conseguiti, rispettivamente, il totale delle spese, l’ammontare dei consumi e l’ammontare delle altre spese documentate nette.

 

Note aggiuntive

Utile per annotare tutte le giustificazioni ritenute utili dal contribuente, comprese le cause di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità atteso o la criticità delle informazioni storiche fornite dal fisco.

 

Accesso ai benefici premiali

Il provvedimento definisce i benefici previsti, in base al punteggio raggiunto dal contribuente.

In caso di punteggio pari almeno a 9 è inoltre prevista l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica, oltre all’esclusione nella determinazione sintetica del reddito complessivo (se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato).

In caso di livello di affidabilità almeno pari a 8,5 è prevista l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Per i contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8 è previsto:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti (non superiore 50.000 euro annui per l’Iva e a 20.000 euro per imposte dirette e IRAP);
     
  • l’esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale;
     
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità (o della prestazione della garanzia) sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale (o del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta, per un importo superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro all’anno);
     
  • l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex artt. 43, c. 1, D.P.R. 600/73 e 57, c. 1, D.P.R. 633/72.

Il livello minimo di affidabilità è maggiore di 6 (ma, invero, può bastare anche il 6). Un punteggio minore di 6 costituisce uno strumento per individuare le posizioni a rischio da controllare.

 

Voto

Benefici o meno

Non raggiunge 6

Posizione a rischio (possibile controllo analisi evasione con indagini finanziarie)

Da 6

a 8

Nessun beneficio; area di neutralità fiscale (normale controllo analisi evasione)

Almeno 8

Benefici:

  • esonero visto di conformità compensazione crediti
  • esonero visto di conformità rimborso credito IVA
  • anticipazione di un anno termine di decadenza accertamento

Con 8,5

In aggiunta ai benefici precedenti:

  • esclusione accertamenti su presunzioni semplici

Da 9 a 10

Tutti i benefici precedenti, oltre a:

  • esclusione società non operative/in perdita sistematica
  • esclusione accertamento sintetico (redditometro)

 

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20 luglio 2020

Vincenzo D’Andò