Acquisizione dei dati precalcolati ai fini ISA

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi fiscali dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al Cassetto fiscale.

Acquisizione dei dati precalcolati ai fini Isa

Al fine dell’acquisizione dei dati precalcolati a fini ISA, l’Agenzia Entrate è intervenuta con il provvedimento del 1° aprile 2020, approvando le specifiche tecniche per l’importazione dei dati Isa precalcolati.

 

I dati precompilati degli Isa

Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli Isa, sono necessari ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate al DM 24 dicembre 2019 (il decreto che approvato gli Isa in vigore a partire dal periodo d’imposta 2019), che i contribuenti devono utilizzare per l’applicazione degli indici.

Tali dati possono anche essere dagli stessi modificati, laddove non corretti.

A titolo esemplificativo si tratta di notizie relative a:

  • rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d’imposta precedente;
     
  • redditi relativi a periodi d’imposta precedenti (primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo periodo d’imposta precedente);
     
  • numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta precedenti;
     
  • ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d’imposta precedenti);
     
  • totale spese per servizi (media dei sette periodi d’imposta precedenti);

Tali dati possono essere acquisiti:

  • in modo puntuale (singola posizione ISA relativa al contribuente interessato) da parte del contribuente stesso oppure dell’intermediario abilitato;
     
  • oppure in modo massivo (più posizioni ISA relative ai contribuenti interessati) da parte degli intermediari abilitati.

Con provvedimento 31 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate, ha definito le modalità di richiesta ed acquisizione massiva e puntale degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA da parte del contribuente e/o degli intermediari abilitati ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

 

Acquisizione degli ulteriori dati ISA in modo massivo

Per l’acquisizione massiva di tali dati, il provvedimento definisce le procedure che gli intermediari ex articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998 devono seguire, prevedendo due distinti procedimenti, a seconda che l’intermediario risulti o meno già delegato alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente per il quale richiede i dati.

In particolare, laddove gli intermediari risultino già delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati, in cui sono specificati il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica la sussistenza della delega al Cassetto fiscale.

In assenza della citata delega, è necessario seguire un procedimento simile a quello per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.

In particolare, tale modalità prevede che gli intermediari acquisiscano specifica delega valida solo ai fini della richiesta dei dati Isa, e utilizzino un servizio “massivo” per inviare i dati essenziali della delega unitamente ad alcuni elementi di riscontro.

 

Richiesta massiva

Intermediari non provvisti di delega al cassetto fiscale

Intermediari già provvisti di delega al cassetto fiscale

 

 

Gli intermediari non provvisti di delega al cassetto fiscale

I soggetti incaricati della trasmissione telematica non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati devono:

  • acquisire la specifica delega ISA dal contribuente;
     
  • conservare e annotare cronologicamente le deleghe acquisiste;
     
  • effettuare la richiesta per ottenere i dati ai fini ISA.

 

Acquisizione delle deleghe ISA dei contribuenti

Gli intermediari dovranno acquisire le specifiche deleghe ISA dei contribuenti unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.

Il Provvedimento precisa che la delega deve contenere le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
     
  • codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
     
  • periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
     
  • data di conferimento della delega.

Conservazione delle deleghe acquisiste

Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

  • numero progressivo e data della delega;
     
  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
     
  • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

Inoltre, il Provvedimento in oggetto precisa che gli intermediari conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe.

Richiesta dei dati ai fini ISA

Per la richiesta degli ulteriori dati ai fini ISA, gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio

telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale dell’intermediario e per ciascun delegante, i seguenti elementi:

  • codice fiscale del contribuente;
     
  • codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
     
  • numero e data della delega;
     
  • tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
     
  • gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2019 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2019 del contribuente.

 

 

Acquisizione dati ISA: intermediari già delegati alla consultazione del cassetto fiscale

E’ prevista poi l’acquisizione massiva degli ulteriori dati da utilizzare ai fini ISA da parte degli intermediari già in possesso di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

L’intermediario abilitato al cassetto fiscale non deve ulteriormente acquisire una specifica delega ai fini ISA.

La richiesta, oltre al codice fiscale del richiedente, deve contenere per ciascun contribuente l’indicazione relativa al possesso della delega per la consultazione del relativo Cassetto fiscale.

L’Agenzia verifica che la relativa delega alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente sia attiva alla data di invio della richiesta.

Detti soggetti ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

 

Acquisizione degli ulteriori dati in modo puntuale

E’ stata inoltre definita la modalità di richiesta puntuale degli ulteriori dati ai fini ISA.

In particolare il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

  • credenziali Fisconline/Entratel;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID.

In alternativa, i soggetti incaricati della trasmissione telematica possono accedere al cassetto fiscale del contribuente dal quale hanno acquisito la relativa delega al cassetto fiscale (non quella specifica ISA), al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati.

Si noti che l’accesso in modo puntuale è consentito solo all’intermediario delegato al cassetto fiscale; la delega specifica ai fini ISA non permette l’ottenimento dei dati ISA precompilati in modo puntuale.

 

acquisizione dati precalcolati isa

 

 

Acquisizione dati ISA: utilizzo del software “Richiesta precalcolate Isa”

Sia per gli intermediari delegati che per quelli non delegati la richiesta massiva degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli ISA si effettua:

  • utilizzando il Software Richiesta precalcolate Isa”;
     
  • predisponendo il relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

Il software come prima richiesta domanda i dati dell’intermediario richiedente.

Si deve trattare di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

Successivamente il software propone una schermata dove indicare tutti i contribuenti di cui si chiede la delega.

Si evidenzia la distinzione tra:

  • la presenza della delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti.
    In questo caso è sufficiente compilare la prima riga: indicando il codice fiscale del contribuente e il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante e barrando la casella “Richiedente delegato dal contribuente alla consultazione del cassetto fiscale”;
     
  • l’assenza delle delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, per i quali è stato necessario acquisire una specifica delega esclusivamente per l’accesso ai dati precacolati Isa.
    In questo caso è necessario indicare codice fiscale del contribuente e codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante, numero e data della delega, tipo e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega, elementi di riscontro.

Una volta conclusa la compilazione la richiesta può essere salvata con l’indicazione sia di contribuenti che hanno rilasciato delega al cassetto fiscale che di contribuenti per i quali si è acquista una specifica delega per i dati Isa precalcolati.

Successivamente la richiesta viene inviata all’Agenzia delle Entrate con le “consuete” modalità previste utilizzando “Desktop telematico”.

L’Agenzia sia per gli intermediari con delega al cassetto fiscale verifica se questa sussiste o meno che per gli intermediari senza delega al cassetto fiscale effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari richiedendo, a campione, copia delle deleghe e dei documenti d’identità che vanno trasmessi entro 48 ore dalla richiesta tramite PEC.

La presenza di irregolarità nella gestione delle deleghe comporta, tra l’altro la revoca dell’abilitazione al servizio (art. 8, comma 1, lett. h), del D.D. 31/07/1998), fermo restando la responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni penali.

Il sistema fornisce, entro 5 giorni dall’invio della richiesta, nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata del sito dell’Agenzia un file identificato dal protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse.

Gli errori impedisco la consegna dei dati indicati per i soggetti segnalati (a tal fine, occorre inviare un nuovo file con i dati coretti (è ammesso annullare una richiesta non ancora elaborata).

Se, l’Agenzia non riscontra alcun errore, entro 5 giorni l’intermediario troverà i files XML degli “ulteriori dati” nel proprio cassetto fiscale, area delegato e da lì potrà scaricarli.

I files vengono mantenuti nel cassetto fiscale delegato per 20 giorni: oltre tale termine vengono automaticamente cancellati dal sistema.

 

Le specifiche deleghe ai fini ISA

Come indicato precedentemente la delega specifica ai fini Isa deve contenere le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
     
  • codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
     
  • periodo di imposta cui si riferisce il modello ISA;
     
  • data di conferimento della delega.

L’Amministrazione finanziaria non ha predisposto uno specifico modello di delega ma individua solo le tipologie di informazioni che devono essere contenute nella stessa. La delega, quindi potrà essere redatta in “forma libera”.

Il modello di conferimento della delega specifica ISA, può essere suddiviso nelle seguenti parti:

  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante, del rappresentante legale/negoziale del delegante, ovvero del tutore del delegante;
     
  • dati della persona giuridica di cui il delegante è rappresentante legale o negoziale;
     
  • dati della persona fisica di cui il delegante è tutore;
     
  • e dati dell’intermediario delegato;
     
  • periodo di imposta cui si riferisce il modello ISA;
     
  • data di conferimento della delega.

FAC SIMILE

CONFERIMENTO DELEGA ALL’ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEGLI ISA

 

Il / la sottoscritto/a _____________________________________________________________, codice fiscale __________________________, Documento d’identità ___________________, n. _____________, scadenza _______________ in qualità di legale rappresentante di _____________________________________________ codice fiscale __________________ / partita IVA ___________________,

 

CONFERISCE DELEGA A FAVORE DEL SEGUENTE SOGGETTO

 

Codice fiscale ________________________________, Cognome e nome / denominazione _______________________________________________, per l’acquisizione e l’utilizzo degli ulteriori dati per l’applicazione degli ISA relativi al 2019.

 

Luogo e data, ___________________ Firma ________________________


L’Agenzia delle entrate ha previsto che i soggetti incaricati della trasmissione telematica (intermediari abilitati ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati ISA, dopo aver acquisito la specifica delega del contribuente devono:

  • conservare e annotare cronologicamente le deleghe acquisite;
  • individuare uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe.

 

Il registro cronologico

Non vi sono particolari obblighi formali in merito alla creazione del registro, che può essere tenuto con qualsiasi modalità (anche in formato elettronico, ad es. foglio excel); all’interno del registro dovranno essere indicati, per ciascun modulo di delega, i seguenti dati:

  • numero progressivo della delega;
  • data della delega (data di sottoscrizione);
  • codice fiscale del contribuente delegante;
  • dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  • estremi del documento d’identità del sottoscrittore della delega.

Il responsabile della gestione dei moduli di delega

Il Provvedimento 10 maggio 2019 prevede espressamente che l’intermediario individui uno o più responsabili per la gestione dei moduli di conferimento delle deleghe; tali soggetti dovranno supervisionare/gestire i seguenti processi:

  • numerazione del modulo di delega;
  • annotazione dei dati della delega all’interno del registro cronologico;
  • conservazione del modulo di delega.

Il Provvedimento non detta particolari regole riguardo all’individuazione di tali soggetti; tuttavia, pur avendo l’intermediario abilitato ampia libertà di scelta, si consiglia di nominare espressamente in forma scritta il responsabile in oggetto, a maggior tutela in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Conservazione dei moduli di delega

E’ previsto l’obbligo di conservazione, in capo all’intermediario abilitato, dei seguenti documenti:

  • moduli di delega sottoscritti dai deleganti;
  • copie dei documenti d’identità dei deleganti.

L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli presso le sedi degli intermediari; in caso di irregolarità nella gestione delle deleghe è applicabile le revoca dell’abilitazione al servizio Entratel, ferma restando la responsabilità civile ed eventuali sanzioni penali.

 

 

A cura di Devis Nucibella

Lunedì 22 giugno 2020