Artigiani e commercianti contributi INPS sospesi e burocrazia

Artigiani e commercianti non possono pagare quanto dovuto con i moduli già a disposizione. No, devono cambiare la codeline!

artigiani e commercianti contributi inps sospesiL’articolo 18 del DL 23/2020 convertito nella Legge 5/6/2020 n. 40 – il cosiddetto Decreto Liquidità – ha consentito di sospendere i versamenti di aprile e maggio 2020 relativamente a debiti per ritenute alla fonte articoli 23 e 24 DPR 600/1973, per IVA e per contributi previdenziali e assistenziali (e premi INAIL).

Non per tutti ma solo in caso di riduzione di fatturato o corrispettivi superiore al 33% rispetto ai corrispondenti mesi di marzo e aprile dell’anno precedente, vedi maggiori dettagli nell’art. 18 comma 1.

Ora però scatta la consueta maledetta burocrazia italiana: parliamo ad esempio dei contributi INPS artigiani e commercianti la cui prima rata fissa scadeva il 16/5/2020. Non basta versare “ora” (intendiamo alla scadenza attualmente spostata al 16/9/2020) quanto dovuto. No, sarebbe troppo facile: prendo il mio F24 e me lo pago… no! Non va bene! 

Con tutti i guai che tutti abbiamo passato e stiamo ancora combattendo, con tutte le scadenze e adempimenti fiscali e previdenziali a cui far fronte, non basta pagare quanto dovuto con i moduli già a disposizione. No, occorre cambiare le codeline!

INPS, messaggio 2871 del 20/7/2020, punto 2.2.

 

Artigiani e commercianti dovranno presentare istanza

I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”, come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio.

Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).

La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.

 

Posso usare i vecchi moduli? Si, ma serve la domanda

Al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione di competenza.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell’istanza gli interessati, nel riscontrare l’invito a regolarizzare trasmesso dalla Struttura territoriale competente a gestire la verifica medesima, che riporta l’irregolarità relativa al primo trimestre 2020, dovranno dichiarare, utilizzando la casella indicata nell’invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020.

E’ proprio così necessario? Ma non miglioreremo mai?

 

Commercialista Telematico

Venerdì 31 luglio 2020