Prima che l’emergenza da Covid alterasse molti degli equilibri della nostra economia, esisteva una normativa tesa ad eliminare o ridurre gli eventuali abusi connessi alle agevolazioni fiscali previste per le società di comodo, ossia quelle società prive di una specifica attività economica operativa.
Avendo la crisi mutato il quadro generale, si ritiene che, per quest’anno 2020, occorrerà tener conto del fermo dell’attività legato al particolare periodo attraversato.
La fase emergenziale legata all’epidemia di Covid-19 ha prodotto una notevole serie di provvedimenti (decreti-legge, DPCM, etc.) finalizzati tra l’altro a:
- garantire condizioni di “non diffusione” del virus tramite il distanziamento sociale, il lockdown, l’adozione di misure di protezione e di particolari condizioni di esercizio delle attività economiche;
- sovvenzionare, garantire, agevolare le imprese e i lavoratori autonomi per consentire loro di ripartire a emergenza sanitaria conclusa;
- salvare l’occupazione e le condizioni di vita delle persone fisiche (lavoratori dipendenti, famiglie) a fronte della perdita delle relative fonti di reddito.
Nel periodo attuale (non solamente in Italia), il periodo emergenziale è divenuto lo spartiacque tra un mondo “precedente”, nel quale dominavano certi atteggiamenti e approcci e certe visioni dell’economia e della società, e un contesto “seguente”, ancora non ben definito, nel quale sono prevedibili notevoli cambiamenti.
Per dirne una: la fiscalità italiana degli ultimi decenni è stata caratterizzata dall’idea che occorresse contrastare / ridurre l’evasione fiscale (immaginata pressoché inesauribile), mentre ora il “sistema” dovrà attrezzarsi soprattutto per contrastare la possibile estinzione delle attività economiche.
Naturalmente ciò comporta immensi problemi relativi alla copertura dei provvedimenti adottati e alla ridefinizione degli equilibri del bilancio pubblico ad elevati livelli di indebitamento, che non è possibile esaminare in questa sede.
In particolare, una normativa sorta nell’universo “ante Covid”, per eliminare o ridurre abusi reali o ipotetici, è quella anti – società “di comodo”, poi estesa, con peculiari effetti, anche alle società in “perdita sistemica”.
In sostanza, attraverso tali normative il legislatore ha voluto evitare che si potesse abusare delle (più favorevoli) regole fiscali previste per le imprese in assenza di una reale attività economica “operativa”.
Dato che tali disposizioni sono ancora vigenti, ma in una “cornice” generale economica e produttiva mutata, è da ritenere che, almeno per il 2020, andrà tenuto conto – tra le cause giustificative della non operatività – dell’anomalia del periodo.
Se desideri approfondire, puoi leggere…Società di comodo: preventività degli interpelli
Società di comodo: aspetti generali
A partire dal 2006, le società c.d. non operative o di comodo sono state oggetto di interventi normativi e di numerose indicazioni di prassi in quanto ipotesi di “potenziale elusione”, consistente nel fruire del regime di impresa (ai fini IRES-IRPEF /IRAP / IVA) senza però svolgere una reale attività economica – commerciale.
Alle società non operative, caratterizzate dal non esercitare un’attività economica sufficiente a realizzare un certo livello di ricavi (e in particolare dall’“incongruità” del risultato economico rispetto ai beni dell’impresa), si sono affiancate in seguito le società in perdita sistemica, che, indipendentemente dai beni strumentali detenuti