L’interpello in materia di società non operative e in perdita sistemica serve a dimostrare la sussistenza di circostanze oggettive che escludono le conseguenze fiscali penalizzanti previste dalla normative di tipo antielusivo.
In questo articolo analizziamo alcuni dubbi tipici su tale problematica: l’interpello è un obbligo o una facoltà? di fronte ad una risposta negativa del Fisco il contribuente può ricorrere?
Società di comodo e interpelli: dall’obbligo alla facoltatività
L’interpello in materia di società non operative e in perdita sistemica serve a dimostrare la sussistenza di circostanze oggettive che escludono, per determinate società, le conseguenze penalizzanti previste da specifiche normative di tipo antielusivo.
La presentazione dell’istanza di interpello – in precedenza obbligatoria (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 14.06.2010, n. 32/E) – è stata resa facoltativa dal D.Lgs. n. 156/2015 (cfr. circolare 01.04.2016, n. 9/E), mentre specularmente è stato introdotto un obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi: al principio dell’obbligatorietà dell’istanza si è quindi sostituita un’“autocertificazione” del contribuente, rispetto alla quale è fatto salvo il potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Alla tesi dell’obbligatorietà dell’istanza – che, come si è detto, nel nuovo contesto normativo non viene più seguita – si collegavano rilevanti problematiche riguardanti il rispetto del termine di preventività dell’interpello rispetto al comportamento “significativo” (identificabile, nel settore impositivo delle imposte sui redditi, con la presentazione della dichiarazione).
Nel presente contributo viene esaminata una recente pronuncia della Cassazione (ordinanza 22.01.2020, n. 1317) relativa al “vecchio” interpello in materia di società di comodo (allora classificato come “disapplicativo”): verranno quindi evocati termini e soluzioni ora non più applicabili, ma può essere l’occasione per una riflessione sulla preventività degli interpelli in generale (e sulle conseguenze del suo mancato rispetto).
Interpello nelle società non operative o in perdita sistemica: premessa
La domanda è: a cosa serve l’interpello nel contesto delle società non operative e in perdita sistemica?
Al riguardo può essere ricordato che:
- le società non operative (“di comodo”) sono soggetti societari che realizzano ricavi insufficienti rispetto a quanto è presunto “congruo” sulla base di percentuali fisse stabilite dal legislatore;
- le società in perdita sistematica sono soggetti societari che realizzano perdite fiscali per 5 periodi di imposta consecutivi, ovvero anche solo per 4 periodi di imposta in un quinquennio, se nel rimanente periodo di imposta si qualificavano come società non operative.
Nell’uno come nell’altro caso, gli effetti svantaggiosi della condizione tipizzata dal legislatore sono:
- la necessità di adeguarsi a un reddito minimo presunto, anch’esso risultante dall’applicazione di percentuali fisse ai beni patrimoniali della società;
- la maggiorazione dell’IRES del 10,50%;
- l’impossibilità di cedere, compensare, riportare il credito IVA.
Un appunto sull’attuale situazione di emergenza da Covid-19
A causa della presente crisi determinata dall’epidemia/pandemia di “COVID-19”, e della probabile recessione economica nel Paese, è da ritenere che nel 2021 molte società potranno trovarsi nelle condizioni di non operatività (ovvero di “insufficiente operatività”) contemplate dall’art. 30 della legge n. 724/1994, non perché sono strumenti di possibile evasione/elusione, bensì perché si sono trovate a fronteggiare una situazione del tutto imprevedibile e inevitabile che ne avrà arrestato l’attività economica.
Pur in mancanza di un correttivo normativo, l’eccezionalità delle anomalie, indipendenti da qualsiasi “volontà imprenditoriale”, dovrebbe escludere quasi “in automatico”, per questi soggetti, l’applicazione delle disposizioni speciali sul test di operatività, nonché sull’obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto e relative conseguenze fiscali svantaggiose.
In ogni caso, appunto in assenza, nel frattempo, di un intervento del legislatore, per tali società sarà necessario, alternativamente:
- presentare interpello probatorio;
- (ovvero) fornire le informazioni richieste nella dichiarazione dei redditi.
In relazione all’interpello di cui si è detto (già “disapplicativo” e ora “probatorio”), è chiaro che in un contesto di obbligatorietà risultava cruciale il rispetto della preventività, perché spirata quella, secondo la lettura delle norme ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate, dovevano necessariamente prodursi per la società le suddette conseguenze sfavorevoli.
Obbligo o facoltà?
Come si è