Gli incentivi per le erogazioni liberali ex legge di conversione del D.L. Cura Italia

Tra le novità introdotte dalla legge di conversione del DL Cura Italia per far fronte all’emergenza da Covid-19, segnaliamo la concessione di incentivi fiscali per erogazioni liberali, volta a favorire interventi di contenimento presso le zone più colpite dall’epidemia.
Quali i beneficiari? E le modalità per usufruirne?

incentivi per erogazioni liberaliLegge di conversione del D.L. Cura Italia: concessione di incentivi per erogazioni liberali

L’art.66, del D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020 concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, rinviando all’art. 27 della L. n.133 del 13 maggio 1999, norma di carattere speciale, introdotta per le popolazioni colpite da calamità[1].

Come si legge nel Dossier predisposto dal Senato, in sintesi:

  • le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il 30 % delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro;
     
  • i titolari di reddito d’impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
     
  • i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta;
     
  • tali operazioni non sono soggette all’imposta sulle donazioni.

 

La detrazione del 30%

Il comma 1, dell’art. 66, del D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020, autorizza le persone fisiche e gli enti non commerciali a detrarre dalle imposte sui redditi un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’importo non deve essere superiore a 30.000 euro.

 

Le agevolazioni per i titolari di reddito d’impresa

Il comma 2, dell’art.66, del D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020, nel fissare le regole gli incentivi per erogazioni liberali per i titolari di reddito d’impresa, rinviando all’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, specifica che, a fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Ai sensi del comma 3, per valorizzare le menzionate erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 in tema di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

Di conseguenza (articolo 3 del richiamato D.M.) l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9, del T.U. n. 917/86)[2].

 

Incentivi per erogazioni liberali: le indicazioni della risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020

Le Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 hanno fornito una serie di indicazioni utili, rispondendo ad uno specifico interpello posto.

Al fine di prevenire eventuali abusi, viene confermato che le erogazioni liberali in denaro di cui al citato art.66, del D.L. n. 18/2020, devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti”.

In ordine alla documentazione attestante il sostenimento dell’onere, la risoluzione specifica, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, che “è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tuttavia, attese le disposizioni previste dall’art.99 del D.L. n.18/2020, per le Entrate è sufficiente, ai fini della detrazione in esame, “che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19”.

Con riferimento, invece, alle erogazioni di denaro pervenute per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge n. 133 del 1999, le Entrate ritengono che:

i contribuenti per godere delle agevolazioni previste dal citato articolo 66 devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al citato DPCM 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19 (cfr. risoluzioni n. 441/E del 17 novembre 2008 e n. 160/E del 15 giugno 2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro)”.

Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, “o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento istante rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

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NOTE

[1] Tale norma consente la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000: – ONLUS di cui all’art.10 del D.lgs. n. 460 del 1997;

  • organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
  • fondazioni, associazioni, comitati ed enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
  • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  • associazioni sindacali di categoria.

[2] Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

Ove l’erogazione liberale abbia ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili diversi dai predetti beni d’impresa, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato per le cd. rimanenze (ai sensi dell’art.92, del T.U.n.917/86).

Al di fuori delle menzionate ipotesi, se il valore della cessione, singolarmente considerata, è superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore è tenuto ad acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Gli obblighi documentali delle erogazioni liberali in natura sono contenute nell’art. 4 del DM (atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

 

Per ulteriori approfondimenti leggi “Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura: novità dopo l’emergenza COVID-19” di Federico Gavioli.

 

A cura di Gianfranco Antico

Venerdì 8 maggio 2020