L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi suoi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal Decreto liquidità fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata.
Soffermiamoci sulle condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020.
Per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la Circolare dell’Agenzia Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020, chiarisce che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell’anno precedente.
La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma.
Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare dell’Agenzia Entrate chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto.
Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
Vedi anche: Quali scadenze di aprile e maggio prorogate al 30/6/2020 e per chi
NdR: Segnaliamo sull’argomento:
Il versamento del saldo Iva 2020
Le novità del Modello IVA 2021
Sintesi dei casi interessati dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni
Tipologia di soggetti |
Condizioni |
Oggetto della sospensione |
Ripresa della riscossione |
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente |
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 |
Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:
Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente |
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 |
Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:
Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
Soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 |
Non previste |
Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:
Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa |
Non previste |
Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
Esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza |
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente) |
Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.) |
Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
A cura di Vincenzo D’Andò
Mercoledì 15 aprile 2020
Questo intervento è estrapolato dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico