Vediamo quali sono le regole per il versamento del Saldo IVA in scadenza il 16 marzo prossimo: quali sono le regole normali di versamento e rateazione? In particolare puntiamo il mouse sulle particolarità dovute al differimento del versamento dell’acconto Iva 2020 previsto dal Decreto Ristori-quater. Incide o no sul calcolo del saldo Iva dovuto?
Termine per il versamento del saldo Iva 2020
Dal 2017, gli artt. 6 e 7 DPR n. 542/99 (a seguito della modifica portata dall’art. 7-quater comma 20 DL 193/2016) prevedono la possibilità, per il contribuente, di procedere al versamento del saldo Iva:
- entro il 16/3/2021;
- entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, cioè il 30/06/2021 (in unica soluzione o rateizzato):
- con applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2021 (pari, dunque, ad 1,6%)
- in caso di versamento in forma rateizzata, l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e, alle rate successive alla prima, vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
NdR: Ti invitiamo ad approfondire nei seguenti articoli:
In scadenza il saldo IVA: versamento entro il 16 marzo 2021
Criticità Dichiarazione IVA 2021: sospensione dei versamenti per Covid e visto di conformità
Sospensione dell’acconto Iva 2020
In base all’art. 2, D.L. n. 157/2020, c.d. Decreto Ristori-quater sono differiti al 16.3.2021 i versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre, compreso quindi anche l’acconto IVA 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con domicilio/sede legale/sede operativa in Italia:
- con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni;
- che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi del mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello di novembre 2019.
Il versamento di quanto dovuto va effettuato entro la predetta data del 16.3.2021 (senza sanzioni/interessi):
- in unica soluzione;
- in forma rateizzata fino ad un massimo di 4 rate mensili.
A favore dei soggetti:
- esercenti attività sospese ai sensi dell’art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine,centri benessere, sale giochi/scommesse/bingo, sale teatrali/cinematografiche, sale da ballo/discoteche) con domicilio/sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercenti attività dei servizi di ristorazione con domicilio/sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata/massima gravità (“3” – “4”) e da un livello di rischio alto individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancio”/zone “rosse”);
- operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. Decr