Quali scadenze di aprile e maggio prorogate al 30/6/2020 e per chi

L’emergenza sanitaria a cui stiamo assistendo ha inevitabilmente reso difficile rispettare le scadenze fiscali imposte dalla legge.
A porvi rimedio è intervenuto in primis il Decreto Cura Italia, occupandosi delle proroghe dei versamenti in scadenza a marzo 2020.
Con la pubblicazione del Decreto liquidità la sospensione è stata estesa ad alcuni versamenti in origine previsti per il 16 aprile e il 16 maggio 2020, prorogati al 30 giugno 2020, con determinate modalità e requisiti che andiamo ad esaminare…

scadenze di aprile e maggio[AGGIORNAMENTO 14/5/2020: il “Decreto Rilancio” già presentato alla stampa dal Premier Conte ma ad ora non ancora in G.U. prevede la proroga al 16 settembre 2020 delle proroghe già precedentemente concesse dai due decreti cura Italia e Liquidità, appena sarà pubblicato il testo del decreto potremo essere più precisi]

Le scadenze di aprile e maggio: pubblicato il D.L. 8/4/2020 n. 23 (cosiddetto Decreto Liquidità), che all’art. 18 si occupa della proroga al 30/6/2020 di alcuni versamenti in scadenza il 16 aprile e il 16 maggio 2020 per imprenditori, professionisti e artisti (con sede in Italia).

Il precedente D.L. 17/3/2020 n. 18 aveva regolamentato la sospensione di alcuni versamenti (pochi in realtà e sostanzialmente solo per chi nel 2019 aveva avuto meno di 2 milioni di euro di ricavi/compensi) in scadenza al 16 marzo.

In questo nuovo decreto cambia la modalità di individuazione dei soggetti beneficiari: il limite di demarcazione non è più di 2 milioni ma 50.

La prima distinzione soggettiva viene fatta tra chi ha avuto nel corso dell’anno 2019 un volume di ricavi o compensi superiore o inferiore a 50 milioni di euro.

 

Scadenze di aprile e maggio

 

Soggetti con ricavi/compensi 2019 sotto i 50 milioni di euro

 

Scadenza del 16 aprile

Per sapere se possono avvalersi della proroga occorre confrontare il volume del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 con quello di marzo 2019 (l’articolo 18 del decreto cita testualmente “…diminuzione del fatturato o dei corrispettivi…” per cui il confronto va fatto tra importi al lordo dell’IVA. [NdR: probabilmente i termini utilizzati da questo legislatore sono diversi da ciò a cui ci si voleva riferire (i ricavi/compensi). E’ la prima volta che una legge fa riferimento al “fatturato”; ma si evidenzia che in questo caso sono stati utilizzati i termini “ricavi o compensi” due righe sopra, per individuare lo spariacque di 50milioni mentre subito dopo – per indicare come fare il confronto dei mesi – si sono utilizzati i termini diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: il testo letterale della norma è questo, dobbiamo pensare che il legislatore sa cosa scrive: quando voleva riferirsi ai ricavi/compensi lo ha fatto. In ogni caso a parte casi particolari quali ad esempio il caso della ventilazione dei corrispettivi il risultato non cambia.]

Aggiornamento: la circolare n. 9/E del 13/4/2020 dell’Agenzia Entrate sembra essere della stessa idea in merito all’interpretazione da dare al termine “fatturato” e quindi agli importi comprensivi di iVA, laddove scrive: si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso al concetto di ricavi e compensi (quindi conferma che sono due significati ben diversi e che li conosce – ovviamente -, e non li utilizza a caso) … nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (e cita ad esempio l’articolo 74/633) (punto 2.1 pag.10)

 

Se vi è stata una diminuzione di almeno il 33%:

  • il versamento dell’IVA;
     
  • quello delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del DPR 600/1973) e non altre (ad esempio non sono prorogate le ritenute su compensi ai professionisti (avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, architetti, ingegneri);
     
  • contributi previdenziali e assistenziali;
     
  • premi per l’assicurazione obbligatoria;
     
  • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta,

sono prorogati, senza sanzioni e interessi, al 30 Giugno 2020. A tale data il versamento potrà essere eseguito in unica soluzione oppure fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Queste regole valgono anche per chi ha sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal superamento dei 50milioni di ricavi/compensi.

 

Scadenza del 16 maggio

Per sapere se possono avvalersi della proroga occorre confrontare il volume del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 con quello di aprile 2019 (l’articolo 18 del decreto cita testualmente “…diminuzione del fatturato o dei corrispettivi…” per cui il confronto va fatto tra importi al lordo dell’IVA).

Se vi è stata una diminuzione di almeno il 33%:

  • il versamento dell’IVA;
     
  • quello delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del DPR 600/1973) e non altre (ad esempio non sono prorogate le ritenute su compensi ai professionisti (avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, architetti, ingegneri);
     
  • contributi previdenziali e assistenziali;
     
  • premi per l’assicurazione obbligatoria;
     
  • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta,

sono prorogati, senza sanzioni e interessi, al 30 Giugno 2020.

A tale data il versamento potrà essere eseguito in unica soluzione oppure fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Queste regole valgono anche per chi ha sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal superamento dei 50milioni di ricavi/compensi.

 

Soggetti con ricavi/compensi 2019 sopra i 50 milioni di euro

Per questi soggetti le regole sono le medesime di cui sopra con l’unica differenza che per applicare la proroga è necessario che vi sia stata una riduzione “del fatturato o dei corrispettivi” di almeno il 50% (anziché il 33%)

 

Soggetti che hanno avviato l’attività in data successiva al 31 marzo 2019

Per tali soggetti è prevista la proroga.

Gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, hanno la proroga al 30/6/2020 del versamento di ritenute e contributi e premi.

 

Controlli

Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL si scambieranno i dati di chi non ha eseguito i versamenti alle scadenze ordinarie, al fine di eseguire i necessari controlli.

 

Adempimenti tributari

Si ricorda che l’articolo 62 del D.L. 17/3/2020 n. 18 aveva già provveduto a sospendere fino al 30/6/2020 gli adempimenti tributari diversi dai versamenti in scadenza nel periodo dall’8/3/2020 al 31/5/2020.

 

La precedente proroga per tutti di soli 4 giorni

L’art. 21 del decreto liquidità torna a regolamentare il dettato dell’art. 60 del D.L. 18/2020 che – per tutti i soggetti indipendentemente dai volumi – aveva prorogato tutti i versamenti fiscali, contributivi e assicurativi in scadenza al 16/3 ma di soli 4 giorni, fino al 20 marzo.

Ebbene, come prevedibile, si torna su quella scadenza e la si proroga però solo fino al 16 aprile: in sostanza tutte le scadenze del 16/3 non rispettate possono essere adempiute, senza sanzioni e interessi, fino al 16 aprile 2020.

 

Prossimi acconti imposte con più tolleranza

Per i versamenti degli acconto delle imposte sui redditi da fare in giugno/luglio e novembre 2020, nel caso di quantificazione di quanto dovuto in base al calcolo previsionale del reddito 2020, non saranno applicate sanzioni ne interessi se l’importo versato non è inferiore all’80% di quanto a posteriori si rivelerà dovuto, sostanzialmente viene solo data un po’ più di tolleranza nei calcoli.

 

Evitare di subire ritenute d’acconto in questo periodo

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Liquidità, professionisti ed intermediari del commercio possono chiedere ai propri committenti che non venga operata la ritenuta d’acconto al momento del pagamento dei propri compensi, qualora il pagamento avvenga nel periodo dal 17/3/2020 al 31/5/2020.

Si tratta di un aggiornamento – con modifiche – della disposizione già introdotta dal comma 7 dell’art. 62 del D.L. 18/2020, che viene ora abrogato in quanto superato.

 

Chi ne può usufruire – ritenute ex artt. 25 e 25/bis DPR 600/1673

La norma è rivolta ai titolari di redditi di lavoro autonomo (ad esempio i professionisti, artisti) e altri redditi o per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

 

Requisiti

  1. Aver percepito nell’anno 2019 ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400mila euro.
  2. non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente (rispetto al momento della “trattenuta”)

Al ricorrere delle suddette condizioni il contribuente può chiedere al committente che non gli venga operata la ritenuta d’acconto.

La richiesta può essere indicata nella stessa fattura, ad esempio con un accenno a questa disposizione (art. 19 D.L. 23/2020), e pertanto diversamente da quanto si usa fare generalmente, nella fattura non sarà indicato il rigo “ritenuta d’acconto” con l’importo da trattenere.

Il professionista dovrà poi essere lui ad occuparsi del versamento delle ritenute: dovranno essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da luglio, senza sanzioni o interessi.

Si tratta a nostro modo di vedere di una norma intelligente, nell’ottica di lasciare più liquidità in mano ai professionisti e intermediari, ma è mancato il coraggio di introdurre una norma ben più efficace: spesso a causa delle ritenute subite, i professionisti in particolare, ai quali viene applicata la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi, chiudono la propria dichiarazione dei redditi a credito e sono costretti a restare in attesa del rimborso IRPEF che arriva anche dopo anni.

Sarebbe stato possibile in questa occasione lasciare semplicemente che (almeno il periodo individuato: 17/3 – 31/5) le ritenute non venissero operate e che il versamento delle imposte del professionista avvenisse completamente in dichiarazione dei redditi (peraltro col meccanismo esistente dei due acconti – di metà anno e novembre – anche dal punto di vista della “valuta” lo Stato ci avrebbe perso ben poco).

 

Certificazioni Uniche

Il termine (che per legge è ordinariamente fissato nel 7/3) era già stato prorogato al 31/3 dal D.L. 9/2020 ed ora viene nuovamente prorogato al 30 aprile.

 

Redazione

Venerdì 10 aprile 2020