Come cambia il concetto di continuità aziendale ai tempi del CoronaVirus dopo le norme del decreto liquidità? Questa verifica è uno degli obblighi principali di amministratori, sindaci e revisori
Il principio contabile di continuità aziendale
L’articolo 2423-bis del codice civile stabilisce, con riferimento al bilancio, che:
“…la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.
I principi contabili nazionali all’OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio d’esercizio) ai paragrafi 21-24 stabilisce che:
“la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla di riferimento del bilancio”
All’interno dell’OIC 11, si fa riferimento all’economicità della gestione in termini reddituali ma la continuità deve intendersi anche come equilibrio finanziario, ovvero la capacità di produrre flussi reddituali che si traducano poi, in tempi ragionevoli, in flussi finanziari positivi.
Il Principio di Revisione n° 570 al paragrafo 3 con riferimento alla continuità aziendale fa la seguente affermazione “presupposto che l’impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante in normale svolgimento dell’attività aziendale”.
Continuità aziendale: obblighi di amministratori, revisori e sindaci
Gli amministratori (ed anche i revisori e sindaci), devono verificare se all’atto di predisporre il bilancio, sussiste il presupposto della continuità aziendale.
Ciò vale a dire, se l’azienda ha le capacità e le risorse strategiche, organizzative, umane, economiche e finanziarie per arrivare alla fine dell’anno (se il bilancio è chiuso al 31 dicembre 2019, si fa riferimento alla possibilità di arrivare alla fine del 2020).
Se vi dovessero essere significative incertezze con riferimento alla continuità aziendale, gli amministratori dovranno indicare nella Nota Integrativa i fattori di rischio e le incertezze riscontrate oltre ai piani e alle azioni che intendono concretamente porre in essere.
In condizioni operative normali (e il momento che stiamo vivendo sicuramente si può definire contingente e al di fuori dell’ordinarietà sotto tutti i punti di vista compreso quello della gestione aziendale e dei relativi bilanci), le verifiche sulla continuità aziendale devono prevedere la predisposizioni di budget (orizzonte: 12 mesi) e/o piani a più lunga gittata temporale per valutare i risultati economici e finanziari dell’azienda sulla base delle future condizioni ed ipotesi di gestione.
Peraltro, il budget dovrebbe essere un normale strumento di “lavoro” per l’azienda a prescindere dagli obblighi sulla valutazione della continuità aziendale anche se, spesso, non è così.
Emergenza Coronavirus e continuità aziendale
Il Decreto Legge n° 23 dell’8 aprile 2020 e che entra in vigore del 9 aprile (giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), interviene espressamente sul tema della continuità aziendale all’articolo 7 precisando che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, il postulato della continuità aziendale si ritiene applicabile se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Quest’ultima data (come chiarito anche nella Relazione Tecnica al Decreto citato), corrisponde all’entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza Covid-19 (decreto legge n° 6 del 23 febbraio 2020, convertito dalla legge n° 13 del 5 marzo 2020).
In estrema sintesi, per i bilanci dell’esercizio 2020 amministratori (ed ovviamente i sindaci e/o i revisori) dovranno verificare se la continuità era o meno esistente alla data spartiacque del 23 febbraio 2020.
L’obiettivo della disposizione (sicuramente importante nella sostanza ma formulata in maniera non troppo chiara per alcuni aspetti) è neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti potenzialmente devastanti sui bilanci aziendali indotti dall’epidemia del Covid-19.
Risulta, peraltro, fondamentale quanto sarà riportato anche nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 ed approvati nel corso del 2020, poiché, sempre il citato articolo 7 del Decreto legge n° 23, afferma che:
“Il criterio di valutazione è specificatamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.
Nella Nota Integrativa dei bilancio, quindi, dell’esercizio 2019 dovranno essere fornite adeguate informazioni (in particolare per chi, usufruendo della possibilità offerta dall’articolo 106 del decreto legge n° 18 del 2020, approverà il bilancio a 6 mesi) su quali considerazioni e valutazioni sono state fatte per accertare l’esistenza della continuità aziendale.
Le stesse informazioni serviranno poi per i bilanci dell’anno 2020 con l’obiettivo di dimostrare l’esistenza della continuità alla data del 23 febbraio 2020.
Ci permettiamo di sottolineare, comunque rimarcando l’effettiva e preziosa utilità della norma, che, con riferimento ai bilanci che saranno chiusi al 31 dicembre 2020, l’esistenza della continuità aziendale andrà verificata anche con una proiezione temporale sui successivi 12 mesi e, quindi, entro il 31 dicembre 2021.
Dovranno, quindi, essere predisposti budget e/o business plan approvati dall’organo amministrativo che dimostrino la sostenibilità futura dell’azienda in termini economici e finanziari.
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A cura di Riccardo Bigi
Martedì 14 aprile 2020