Compito dell’organo di controllo è quello di verificare, sulla base delle evidenze documentali che siano presenti in nota integrativa, tutti gli elementi informativi ritenuti necessari per descrivere la situazione della società revisionata e le aree maggiormente impattate a seguito degli effetti generati dalla diffusione della crisi pandemica.
La continuità aziendale
Il documento interpretativo OIC numero 11 individua la definizione della continuità aziendale che si sostanzia nella capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
In sostanza, in questo arco temporale, liquidità della gestione corrente e fondi disponibili (cassa, banca, linee di credito, e simili) devono essere sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.
Nel momento in cui gli amministratori avvertono “significative incertezze” circa la capacità dell’azienda di permanere nelle condizioni di continuità, occorre che indichino nella Nota integrativa in modo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze.
Sempre nello stesso documento, parte integrante del bilancio d’esercizio, i gestori dell’azienda dovranno esporre le motivazioni che qualificano tali incertezze come “significative” ed infine le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale.
Obiettivi della revisione sulla continuità aziendale
Nell’ambito dell’attività di revisione il controllore dovrà acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo adeguato da parte della direzione del presupposto della continuità a