La continuità aziendale nei principi di redazione del bilancio

Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

continuità aziendale redazione bilancioPrincipi di redazione del bilancio: continuità aziendale

In data 11 marzo 2021 l’OIC ha pubblicato il documento n. 8 relativo alla Legge 77/2020 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” (continuità aziendale).

Più in particolare l’Organismo Italiano di Contabilità analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 (cd. “Legge n.77”) di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

I principi elaborati si applicano alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile ed anche a quelle tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

CommercialistaTelematico aveva già trattato più volte l’argomento della continuità aziendale, vedi ad esempio:

e si era trattato anche il tema della continuità aziendale in caso di concordato preventivo: Il concordato preventivo nella prospettiva della continuità aziendale

Tornando al documento pubblicato dell’OIC

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’articolo 38-quater della Legge n. 77 al comma 2 prevede che:

Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA relativa alla continuità aziendale

La norma introduce una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del codice civile (cd. “deroga”) se sussistono determinate condizioni.

Richiamando espressamente l’articolo 2423 bis del codice civile, rientrano nell’ambito di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC ai sensi dell’art. 9bis del Decreto Legislativo n.38/2005.

La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020) e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11.

Può inoltre avvalersi della deroga la società che nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente abbia applicato quanto previsto dall’articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 o quanto previsto dalla precedente norma di cui all’articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di “Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio” in vigore fino al 18 luglio 2020.

Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11.

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.

Queste disposizioni si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d’esercizio.

 

NOTA INTEGRATIVA

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma circa la continuità aziendale fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Lunedì 15 marzo 2021

 

Informazioni estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico