E’ stato approvato dalla Fondazione OIC il documento integrativo che fornisce chiarimenti sull’applicazione del principio di continuità aziendale nei bilanci facenti riferimento agli anni d’imposta 2019 e 2020. In questo articolo proponiamo alcune pratiche valutazioni sul problema della continuità aziendale
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La Fondazione OIC ha approvato, nella riunione del 4/05/2020, il documento interpretativo n. 6 che chiarisce come applicare il principio sulla continuità aziendale nei bilanci degli esercizi 2019 e 2020.
La deroga delle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.
La continuità aziendale
Il documento interpretativo OIC numero 11 individua la definizione della continuità aziendale che si sostanzia nella capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Nel momento in cui gli amministratori avvertono “significative incertezze circa la capacità dell’azienda di permanere nelle condizioni di continuità, occorre che indichino nella Nota integrativa in modo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze.
Sempre nello stesso documento, parte integrante del bilancio d’esercizio, i gestori dell’azienda dovranno esporre le motivazioni che qualificano tali incertezze come “significative” ed infine le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale.
Continuità aziendale nei bilanci: disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio in corso al 31/12/2020 (ed al 31/12/2019)
La consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell’epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità aziendale, ha indotto l’esecutivo ad approvare il Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23.
L’art. 7 di tale provvedimento al comma 1 prevede che:
“…Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente…”.
Il comma 2, inoltre, afferma che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.
Nella Relazione illustrativa si legge che con questo provvedimento l’esecutivo ha cercato di neutralizzare gli effetti devianti della crisi economica generata dalla pandemia conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi.
Ciò consente, quindi, alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed esclude le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si tro