Il Decreto Liquidità interviene a sostegno delle imprese in crisi e a tutela della continuità aziendale, con una serie di provvedimenti e deroghe ai principi base della redazione del bilancio. Facciamo il punto in questo contributo…
Il principio di continuità aziendale secondo il Decreto Liquidità: premessa
Il decreto Liquidità 23/2020, in tempo di Crisi economica e sanitaria per COVID – 19, interviene per sostenere la continuità aziendale delle imprese in crisi.
Il Decreto Liquidità ha previsto:
- l’improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020;
- il differimento dei termini per la conclusione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati o in fase di omologazione;
- la proroga dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’insolvenza al 1° settembre 2021;
- sospensione dell’obbligo di verifica della sussistenza della continuità aziendale.
Il Decreto Liquidità ha introdotto una deroga al disposto di cui all’art. 2423 bis comma 1 del codice civile in base a cui:
“nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione aziendale… può comunque essere operata se risultava sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’art. 106 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18″.
Se vuoi approfondire l’argomento puoi leggere anche:
La continuità aziendale nei principi di redazione del bilancio
COVID-19: il postulato della continuità aziendale nei bilanci degli esercizi 2019 e 2020
La sospensione dell’obbligo di verificare la sussistenza della continuità aziendale
La continuità aziendale
Il concetto di continuità aziendale è sancito dall’art. 2423-bis, comma 1, n. 1) codice civile alla “continuazione dell’attività”.
Il principio contabile nazionale OIC 11 dispone che:
“nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.
Per “data di riferimento del bilancio” deve intendersi – anche tenuto conto della definizione di cui al principio internazionale di revisione (ISA Italia) – la d