Cassa integrazione anticipata dalle banche: condizioni e caratteristiche

Le banche italiane possono anticipare la cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti che ne facciano richiesta. Le condizioni promesse dall’ABI comportano un’elevata semplificazione delle procedure, ma anche specifici obblighi di diligenza da parte del lavoratore e del datore di lavoro.

cassa integrazione anticipata dalle bancheCassa integrazione anticipata dalle banche: l’accordo con ABI

Per far fronte alle difficoltà di carattere finanziario per i lavoratori, in attesa dell’effettivo accesso alla Cassa Integrazione per via dell’emergenza Covid-19, il 30 marzo l’Associazione Bancaria Italiana ABI, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, hanno concluso presso il Ministero del Lavoro un apposito accordo per sopperire all’urgenza.

In particolare, l’accordo prevede la possibilità di accedere ad un’anticipazione della CIG da parte delle banche, nei confronti diretti del lavoratore.

Si prevede una specifica modalità semplificata per l’accesso all’anticipazione, e anche per quanto riguarda l’effettiva determinazione dell’importo, l’ABI ha concordato delle modalità semplificate, tenendo conto della durata massima dell’integrazione salariale di 9 settimane.

Le pratiche potranno (e dovranno) essere evase anche da remoto proprio per limitare quanto più possibile l’accesso in filiale alle sole esigenze indifferibili.

Per questa ragione, l’ABI ha raccomandato ai lavoratori interessati di rivolgersi per telefono alla propria banca in modo da non recarsi direttamente, allo scopo di ricevere l’importo sul conto corrente.

Inoltre, in considerazione della valenza sociale dell’iniziativa, l’Associazione Bancaria ha invitato le banche a non applicare costi ai lavoratori che beneficeranno di tale anticipazione.

Vediamo però meglio caratteristiche e modalità di richiesta.

 

Chi può accedere alla convenzione

Fermo restando che per accedere all’anticipo della cassa integrazione bisognerà rivolgersi alle banche che hanno firmato la convenzione (basti controllare le banche aderenti, che sono comunque un gran numero) l’anticipazione spetta ai lavoratori o lavoratrici:

  1. che sono destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020. Possono accedere all’anticipazione da parte delle banche anche i soggetti per i quali il proprio datore di lavoro abbia fatto richiesta di assegno ordinario erogato dal FIS. Per quanto riguarda gli altri fondi di solidarietà, le parti si sono impegnate ad estendere l’anticipazione anche a tali specifiche circostanze;
     
  2. che sono dipendenti da aziende che hanno in attesa l’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19;
     
  3. che sono stati sospesi dal lavoro a zero ore;
     
  4. per i quali il datore di lavoro, nella domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, deve aver fatto richiesta di pagamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga direttamente al lavoratore.

 

Cassa integrazione anticipata dalle banche: come accedere all’anticipazione

Allo scopo di fruire dell’anticipazione, i lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia in corso la richiesta di autorizzazione al trattamento di cassa integrazione/assegno ordinario e che abbia richiesto il pagamento diretto al lavoratore, potrà effettuare una richiesta di anticipazione alla banca.

Per fare ciò dovrà presentare la domanda a una delle banche che ne danno applicazione, corredata dalla documentazione e dalle procedure in uso nell’istituto medesimo.

Le pratiche dovranno essere effettuate in via prioritaria seguendo delle modalità telematiche, proprio allo scopo di limitare l’accesso fisico alle filiali.

Per quanto riguarda l’apertura di conto corrente e di credito, le banche applicheranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi nei confronti del lavoratore.

Resta fermo che gli Istituti, facoltativamente potranno procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio che dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile, ma in piena autonomia e discrezionalità.

 

Dopo la richiesta

L’apertura di credito in conto corrente nei confronti del lavoratore cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga o tramite il versamento dell’assegno ordinario.

Spetterà al lavoratore informare tempestivamente la banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per emergenza Covid.

È possibile però che la domanda fatta all’INPS abbia esito negativo per indisponibilità delle risorse, oppure per mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale.

In tal caso la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro 30 giorni.

 

La responsabilità in solido tra lavoratore e datore di lavoro

Qualora il lavoratore sia inadempiente nei confronti della banca a seguito di anticipazione del trattamento di integrazione salariale (salvo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome costituenti fondi di garanzia), l’Istituto dovrà comunicare al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.

Il datore di lavoro così – a fronte dell’inadempimento del lavoratore – dovrà versare su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore fino alla concorrenza del debito.

Va però a questo punto fatta una precisazione: il datore di lavoro – a fronte di sue omesse o errate comunicazioni alla banca, ovvero a fronte del mancato accoglimento totale o parziale della richiesta di integrazione salariale per sue responsabilità – sarà responsabile in solido con il lavoratore, e la banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile, il quale dovrà provvedere all’estinzione dell’anticipo entro 30 giorni.

 

Per ulteriori approfondimenti leggi “Decreto Liquidità: cassa integrazione ai neo-assunti e indennità di 600 euro solo agli iscritti in via esclusiva”

 

A cura di Antonella Madia

Giovedì 23 aprile 2020