Proponiamo gli ultimi chiarimenti sull’Indennità 600 euro erogata dall’INPS: il caso dei soci di società, il giallo degli agenti di commercio, i dubbi per gli amministratori societari, il Fondo di ultima istanza professionisti, ultima spiaggia per tutti i lavoratori esclusi da altre indennità.
Ricordiamo che il via alle domande scatta da domani 1° aprile 2020.
Ecco la sintesi dei chiarimenti pubblicati dal MEF e sul sito INPS per il beneficio 600,00 euro per partite IVA, co.co.co e lavoratori autonomi.
- sì all’indennità 600,00 euro per soci di società iscritti alla gestione previdenziale Artigiani o Commercianti.
- sì all’indennità 600,00 euro per gli agenti di commercio iscritti alla gestione Enasarco.
Queste le risposte del MEF in relazione all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 del D.L. 18/2020 che disciplinano il riconoscimento ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale Artigiani e commercianti, dell’indennità di euro 600,00 con riferimento al mese di marzo.
Nel sito web INPS dedicato alla presentazione delle istanze dell’indennità 600,00 per Partite IVA, co.co.co. e lavoratori autonomi emergono le seguenti precisazioni:
- via alle domande dal 1° aprile 2020;
- l’istituto verificherà alla ricezione della richiesta e prima dell’erogazione verificherà se:
- il lavoratore è iscritto alla relativa gestione previdenziale;
- la tipologia di attività svolta rientra fra quelle ammesse;
In attesa delle istruzioni ufficiali dell’INPS questi sono i chiarimenti anticipati dal MEF e dai siti web (non ancora) operativi dell’INPS.
Rimangono ancora senza istruzione gli amministratori di società senza altra copertura.
Indennità 600 euro
Soci di società e agenti di commercio
Confermate le interpretazioni proposte nel precedente articolo pubblicato dal Commercialista Telematico.
Nel dettaglio, il Mef, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito, ha formulate le seguenti interpretazioni:
Soci di società di persone o di capitali
I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?
Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.
ATTENZIONE
Ne deriva che, i soci di società di capitale, iscritti alla gestione previdenziale commercianti o artigiani, che al contempo percepisco un compenso per l’attività di amministratore e pertanto sono obbligati al versamento alla gestione separata, possono beneficiare dell’indennità prevista dall’articolo 28 del DL 18/2020 che riconosce ai lavoratori autonomi iscritti alle suddette gestioni previdenziali l’indennità di euro 600,00 con riferimento al mese di marzo.
Agenti di commercio iscritti all’Enasarco
[NdR: aggiornamento 3/4/2020: la Fondazione Enasarco ha diramato una sua direttiva attraverso la quale informa che saranno messi a disposizione dei fondi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio in attività, dei pensionati in attività ed anche a favore dei familiari dell’iscritto deceduto in conseguenza dell’epidemia Covid-19. Si parla di 8.000 euro, in caso di decesso; 1.000 euro, in caso di contagio e 1.000 euro, in caso di forte riduzione del reddito. Spiegehremo meglio in un artioclo che sarà pubblicato lunedì 6/4/2020 su commercialistaTelematico, ma a questo punto sembra che sia possibile ottenere sia il bonus dei 600 euro che l’indennità erogata dall’Enasarco]
Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28. (FAQ MEF)
Un vero proprio giallo per gli agenti di commercio per i quali, come indicato anche dalla stampa specializzata, pare che il MEF abbia preso in precedenza una posizione diametralmente opposta con al seguente risposta che risulta oggi, 28 marzo 2020 completamente riformulata come sopra
Precedente risposta del MEF
“Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.”
IMPORTANTE: In questo ginepraio di comunicati e informazioni appare necessaria una circolare interpretativa che dia certezza e dia conferme.
Fondo di ultima istanza Art. 44 D.L. 18/2020
Il Mef il 28 marzo ha pubblicato il decreto attuativo sulla misura del fondo di ultima Istanza.
Le FAQ forniscono comunque interessanti precisazioni in merito.
La norma prevede l’istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza che troverà applicazione mediante il riconoscimento ai soggetti beneficiari di una indennità.
I beneficiari indicati dalla norma sono lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Le risposte del MEF prima della pubblicazione del Decreto attuativo
La misura dell’indennità
Come verrà impiegato il Fondo di ultima istanza e, in particolare, a quanto ammonterà la misura per ogni persona?
Prevede l’assegnazione di 600 euro a testa. Le platee dei destinatari verranno decise a giorni con un provvedimento di prossima emissione.
Attenzione
Nel decreto Cura Italia in realtà non c’è scritto nulla sull’ammontare di questo indennizzo, che dal punto di vista normativo e procedurale è definito nel decreto MEF del 28 marzo 2020. Il decreto in particolare conferma la misura dell’indennizzo in euro 600,00.
Quali tutele si prevedono per i dipendenti a tempo che scadono in questo periodo? Finiscono nel fondo di ultima istanza?
Allo stato il fondo dell’articolo 44 è rivolto ad una platea sufficientemente onnicomprensiva da comprendere anche questi soggetti, ove fossero esclusi da qualunque altra forma di tutela.
L’indennità prevista per i professionisti non dipendenti, ma in regime di libera attività regolata da partita IVA, è prevista solo per quelli non iscritti a un ordine professionale?
I professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell’art.44 del decreto, che istituisce il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’. Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio.
ATTENZIONE
I professionisti iscritti alle casse previdenziali di appartenenza potranno formulare istanza per il beneficio del reddito di ultima Istanza.
Il decreto MEF di attuazione del 28 marzo 2020 ha chiarito i soggetti che possono beneficiare dell’indennità e le modalità operative per formulare le relative richieste.
Amministratori non soci
Qualche dubbio è stato sollevato con riferimento agli amministratori di società obbligati con riferimento alla posizione previdenziale di cui alla gestione separata e non obbligati al versamento dei contributi previdenziali relativi alla gestione commercianti o artigiani (o perché non soci o perché la società partecipata e amministrata appartiene alla categoria industria).
Ci si chiede in particolare se tali soggetti possano fruire dell’indennità di cui all’articolo 27 del D.L. 18/2020 il quale, simmetricamente a quanto previsto per i lavoratori autonomi, riconosce l’indennità di euro 600,00 agli esercenti attività professionali (gestione separata INPS) e ai co.co.co. attivi alla data del 23 febbraio 2020.
Secondo alcuni, il beneficio non può essere fruito dagli amministratori nella situazione di cui sopra sulla base di quanto sancito dalla Cassazione a Sezioni unite che con la sentenza numero 1545/2017 ha stabilito che, il rapporto esistente tra amministratore e società non rientra tra i rapporti riconducibili alle co.co.co. trattandosi di un rapporto “societario”.
Pertanto, questi soggetti sembrerebbero esclusi dall’indennità di cui all’articolo 27 del DL 18/2020
Le sezioni Unite con la pronuncia di cui sopra hanno stabilito il seguente principio:
L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall’articolo 409 c.p.c., n. 3. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall’articolo 545 c.p.c., comma 4.
IMPORTANTE: Le Sez. Unite escludono in via di principio che il rapporto tra amministratore e società sia riconducibile ad un rapporto di co.co.co..
Tuttavia, la stessa pronuncia precisa che:
tutto quanto finora affermato concerne la figura dell’amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell’ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali.
Non è escluso, però, che s’instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera.
È il caso ben delineato dalla risalente Cass. n. 1796/96, la quale, affermata la compatibilità giuridica tra le funzioni del lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, precisa che la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto; essendo indispensabile, da una parte, accertare l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, dall’altra, la ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale.
Tale fondamentale precisazione consente di affermare che, l’amministratore della società può percepire un compenso che può essere il corrispettivo non solo delle attività di rappresentanza e di amministrazione dell’ente, ma anche delle attività di lavoro svolte nell’ambito della attività propria dell’impresa.
Si tratterebbe quindi di distinguere due situazioni diverse:
- l’amministratore socio della società che percepisce compensi sia per l’attività di amministratore che per l’attività di lavoro svolta nell’ambito dell’attività propria della società;
- l’amministratore esterno che quindi percepisce un compenso per la sola attività di amministratore.
Quest’ultimo caso sembra escludere l’applicazione del bonus per i co.co.co..
Il primo caso, invece, impone una verifica più attenta, in quanto, l’iscrizione alla gestione separata risulterebbe riconducibile non solo all’incarico di amministratore ma anche ad un rapporto di lavoro (che difficilmente sarebbe qualificabile come diverso da quello di co.co.co.) per le attività espresse nell’ambito dell’attività di impresa (Es. Amministratore Socio di una SRL industria che lavora in manovia insieme agli altri dipendenti).
A questo punto non resta che aspettare le istruzioni amministrative ufficiali.
La soluzione dell’ultima istanza
IMPORTANTE: laddove gli amministratori di società fossero esclusi dall’indennizzo di cui all’art. 27 (indennità professionisti e lavoratori co.co.co.) potrebbero accedere all’indennizzo del reddito di ultima istanza (art. 44) se risulta che abbiano cessato, ridotto o sospeso il proprio rapporto di lavoro o la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Per ulteriori approfondimenti sull’Indennità 600, leggi “Lavoratori autonomi: indennità 600 euro, congedi e bonus baby-sitting”…CLICCA QUI
A cura di Mario Agostinelli
Martedì 31 marzo 2020